Art. 53.
                        Progetto di divisione
  1. La divisione dei beni o di un asse immobiliare di norma prende:
    a)  alla  relazione  tecnica contenente i criteri applicati nella
divisione, la descrizione in forma dettagliata  dei  singoli  beni  e
delle quote, l'indicazione precisa degli elementi necessari alla loro
identificazione e la determinazione dei rispettivi valori;
    b)  la  mappa  e  la  planimetria  dei  beni,  ove  occorra,  con
l'indicazione di tutti gli elementi necessari.
  2. Il professionista, se richiesto, assiste alla stipula
del relativo atto di divisione per fornire gli eventuali
chiarimenti. Per tale assistenza gli spetta un compenso
a discrezione.