Art. 58.
                             Successioni
  1.  Per  le  pratiche  attinenti  le  successioni  spetta al perito
agrario l'onorario sul totale del valore  venale  attivo  e  passivo,
nella misura delle seguenti percentuali:
   sino a L. 20.000.000, 3%;
   sul di piu' sino a L. 50.000.000, 2%;
   sul di piu' sino a L. 100.000.000, 1%;
   sul di piu' sino a L. 300.000.000, 0,8%;
   sul di piu' sino a L. 600.000.000, 0,6%;
   sul di piu' sino a L. 1.000.000.000, 0,5%;
   oltre L. 1.000.000.000, 0,4%.
  2.  Gli  onorari  di  cui  sopra  sono  aumentati  del  40%  per la
compilazione delle denunzia INVIM, della nota di trascrizione e delle
volture catastali.