Art. 58. Successioni 1. Per le pratiche attinenti le successioni spetta al perito agrario l'onorario sul totale del valore venale attivo e passivo, nella misura delle seguenti percentuali: sino a L. 20.000.000, 3%; sul di piu' sino a L. 50.000.000, 2%; sul di piu' sino a L. 100.000.000, 1%; sul di piu' sino a L. 300.000.000, 0,8%; sul di piu' sino a L. 600.000.000, 0,6%; sul di piu' sino a L. 1.000.000.000, 0,5%; oltre L. 1.000.000.000, 0,4%. 2. Gli onorari di cui sopra sono aumentati del 40% per la compilazione delle denunzia INVIM, della nota di trascrizione e delle volture catastali.