Art. 19. (a)
             Competenze delle regioni a statuto speciale
                      e delle province autonome
(( 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi ))
(( fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (b). ))
(( 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome ))
(( di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi ))
(( 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13,  ))
(( all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono     ))
(( altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della  ))
(( Repubblica.                                                     ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 19 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) L'art. 117 della Costituzione elenca le materie  per
          le  quali la Regione emana norme legislative nei limiti dei
          principi fondamentali  stabiliti  con  legge  dello  Stato,
          sempreche'  le  norme  stesse  non  siano  in contrasto con
          l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.