Art. 19. (a) Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (( 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi )) (( fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (b). )) (( 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome )) (( di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi )) (( 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, )) (( all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono )) (( altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della )) (( Repubblica. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 517/1993. (b) L'art. 117 della Costituzione elenca le materie per le quali la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.