Art. 45.
                               Ricorsi
 
1.  Le  decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,
cancellazione   e   reiscrizione   all'albo,   nonche'   in   materia
disciplinare,  sono  impugnabili  dagli interessati e dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo  di  regione,  con
ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
2.  Il  ricorso  al  consiglio  dell'ordine nazionale e' presentato o
notificato al consiglio dell'ordine che ha  emesso  la  deliberazione
impugnata.
3.  In  materia  di  eleggibilita'  e di regolarita' delle operazioni
elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica
competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al  consiglio
dell'ordine  nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti.
4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'articolo 43,
il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.