Art. 45. Ricorsi 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. 2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. 3. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'articolo 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.