ART. 33. 
(Informazione sulle condizioni applicabili  al  rapporto  di  lavoro:
                         criteri di delega). 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  91/533/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) individuare i mezzi  di  informazione  attraverso  i  quali  il
datore di lavoro e' tenuto a  portare  a  conoscenza  del  lavoratore
nonche', in conformita' alle norme dei  contratti  collettivi,  delle
organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi  minimi  del
rapporto  di  lavoro,  prevedendo  apposite   e   idonee   forme   di
semplificazione,  per   i   rapporti   occasionali   o   particolari,
principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle
piccole imprese; 
   b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il  suo  lavoro
fuori  del  territorio  nazionale  siano  preventivamente  consegnati
documenti  informativi  integrati  degli   elementi   di   conoscenza
supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva; 
   c) prevedere adeguate forme di tutela dei  diritti  assicurati  al
lavoratore dalla direttiva. 
 
          Nota all'art. 33:
             - La dir. 91/533/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.  L288
          del 18 ottobre 1991. L'art. 4 recita:
             "Art.  4  (Lavoratore espatriato). - 1. Se il lavoratore
          e' invitato a svolgere il suo lavoro in uno  o  piu'  paesi
          diversi  dallo  Stato membro alla cui legislazione e/o alla
          cui prassi e'  soggetto  il  contratto  o  il  rapporto  di
          lavoro, il o i documenti di cui all'art. 3 devono essere in
          possesso  del  lavoratore prima della sua partenza e devono
          comportare almeno le seguenti informazioni supplementari:
               a) la durata del lavoro esercitato all'estero;
               b)  la   valuta   in   cui   verra'   corrisposta   la
          retribuzione;
               c)  se  del  caso,  i  vantaggi  in denaro e in natura
          collegati all'espatrio;
               d) se  del  caso,  le  condizioni  del  rimpatrio  del
          lavoratore.
             2. L'informazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c)
          puo'   eventualmente   risultare  da  un  riferimento  alle
          disposizioni legislative, regolamentari,  amministrative  o
          statutarie  o  ai  contratti collettivi che disciplinano le
          materie ivi considerate.
             3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la  durata  del
          lavoro al di fuori del paese alla cui legislazione e/o alla
          cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro
          non supera un mese".