ART. 34. 
       (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro). 
   1. Il Governo e' delegato ad  emanare  i  decreti  legislativi  di
attuazione delle direttive particolari gia' adottate  successivamente
alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive  modificazioni,  ad
eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE,  92/91/CEE
e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di  cui  agli  allegati  A  e  B
richiamati dall'articolo  1  della  presente  legge,  o  che  saranno
adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai  sensi  dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse  modalita'
e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43  della  legge
19  febbraio  1992,  n.  142,  e  successive  modificazioni,  nonche'
all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. 
   2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari
gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio  1992,  n.  142,  e
successive modificazioni, sono emanati entro un anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge.  I  decreti  legislativi  di
attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro  un
anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  dal
Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato  articolo  16,
paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE,  sono  emanati  entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
   3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
dopo le parole: "90/679/CEE"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'
91/383/CEE". 
 
          Note all'art. 34:
             -  La  dir. 89/391/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L183
          del 29 giugno 1989.
             - Per la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 1, 2 e
          43 v.  note all'art. 6.
             - Per la legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 27 v. note
          all'art.  6.