ART. 35. 
  (Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative). 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo   relative
all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene  si  applicano  a
tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi
compresi quelli che svolgono attivita' artigiane. 
   2. Con decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   sentite   le
competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta
giorni dalla comunicazione dei relativi schemi,  sono  stabiliti,  in
conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di
uso  del  benzene,  del  toluene  e  dello  xilene  nelle   attivita'
lavorative. 
   3. I  recipienti  che  contengono,  per  la  conservazione  o  per
l'impiego da parte del lavoratore, benzene,  toluene  o  xilene,  tal
quali o sotto  forma  di  preparati,  devono  essere  etichettati  in
conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n.  256,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
   4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque  viola
i divieti d'uso nelle  attivita'  lavorative  stabiliti  nel  decreto
ministeriale di cui al comma 2 e' punito  con  l'ammenda  da  lire  2
milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno. 
   5. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  contravviene
alle limitazioni  d'uso  nelle  attivita'  lavorative  stabilite  nel
decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma  pecuniaria  da
lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi  di  particolare
gravita', fino a lire 9 milioni. 
   6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  sostituiscono  le
disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate  a
decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui  al
comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre  18  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 35:
             -  La  legge  29  maggio  1974,  n.  256,  concerne   la
          classificazione  e  la  disciplina dell'imballaggio e della
          etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
             - La legge 5 marzo 1963, n. 245, concerne la limitazione
          dell'impiego del benzolo e  sui  omologhi  nelle  attivita'
          lavorative.