ART. 35. (Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative). 1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attivita' lavorative. 3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attivita' lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attivita' lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravita', fino a lire 9 milioni. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 35: - La legge 29 maggio 1974, n. 256, concerne la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. - La legge 5 marzo 1963, n. 245, concerne la limitazione dell'impiego del benzolo e sui omologhi nelle attivita' lavorative.