Art. 23. 
            Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
  1. Il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,  istituito  a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
416, sostituisce le sezioni seconda e terza del  consiglio  superiore
della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta  del  consiglio
superiore delle antichita'  e  belle  arti  per  quanto  concerne  le
materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo
18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. 
  2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'  formato  da
74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. 
  3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione: 
   a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado,  esclusa  l'universita',
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi'
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola  elementare,  14
per la scuola media, 11 per  gli  istituti  di  istruzione  artistica
secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1  per
le scuole statali italiane all'estero; 
    b)  3  rappresentanti  del   personale   docente   delle   scuole
pareggiate,  parificate  e  legalmente  riconosciute,  designati  dal
Ministro della pubblica istruzione; 
    c)  3  rappresentanti  degli  ispettori   tecnici,   eletti   dal
corrispondente personale di ruolo; 
    d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di
istituto  di  istruzione  secondaria  superiore  e  1  di  scuole  di
istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo; 
    e)  2  rappresentanti  dei  direttori   didattici,   eletti   dal
corrispondente personale di ruolo; 
    f)  1  rappresentante  del  personale  dirigente   delle   scuole
pareggiate,  parificate  e  legalmente  riconosciute,  designato  dal
Ministro della pubblica istruzione; 
    g) 3  rappresentanti  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali,  eletti  dal
personale corrispondente in servizio nelle predette scuole; 
    h)  5  rappresentanti  del  mondo  dell'economia  e  del  lavoro,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
    i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a
qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici; 
    l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti
nel suo seno; 
    m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente,  direttivo
ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di  lingua  tedesca,
uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della  Valle
d'Aosta, eletti dal medesimo personale  in  servizio  nelle  predette
scuole. 
  4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un  rappresentante  della
provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9  del  testo  unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4
dicembre 1981 n. 761  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato  ad  esprimere
il parere sul progetto della Provincia di modifica dei  programmi  di
insegnamento e di esame. 
  5. Non  sono  eleggibili  nel  consiglio  nazionale  i  membri  del
Parlamento nazionale. I  membri  del  Consiglio  nazionale  non  sono
rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio  nazionale  si  riunisce
almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni  qualvolta
almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. 
  6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni. 
  7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle  scuole  statali  che
sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e  nei  consigli  per  il
contenzioso puo' chiedere di essere esonerato  dal  servizio  per  la
durata del mandato. 
  8. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio
di istituto nella scuola. 
  9. Le elezioni dei  rappresentanti  delle  categorie  di  cui  alle
lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate  con  le
modalita' di cui al successivo articolo 31. 
  10. Per le elezioni dei rappresentanti delle  scuole  di  cui  alla
lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di
cui al successivo articolo 31 le relative liste  possono  comprendere
fino a tre candidati ciascuna. 
 
          Note all'art. 23:
             -   Il   D.P.R.   n.   416/1974,   reca:  Istituzione  e
          riordinamento di organi collegiali  della  scuola  materna,
          elementare, secondaria ed artistica.
             -  L'art. 18 della legge n. 1477/1947 (Riordinamento dei
          Corpi consultivi del Ministero della  pubblica  istruzione)
          cosi' dispone:
             "Art.  18.  -  Un  consiglio di disciplina, nominato dal
          Ministro,   da'   parere   sulle   questioni   disciplinari
          riguardanti  il  personale  direttivo  ed  insegnante delle
          scuole e degli istituti di istruzione  artistica.  Esso  e'
          presieduto da un professore universitario delle facolta' di
          giurisprudenza,   membro   del  Consiglio  superiore  della
          pubblica  istruzione,  e  composto  del  direttore  e   del
          professore  di accademie di belle arti, del direttore e del
          professore di conservatori di musica, membri del  Consiglio
          superiore delle antichita' e delle belle arti".
             - Il testo dell'art. 9 del testo unificato approvato con
          D.P.R.  n.    89/1983 (Approvazione del testo unificato dei
          decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
          116 e  4  dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme  di
          attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto
          Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia  di
          Bolzano e' il seguente:
             "Art.  9.  -  Il  progetto  di  modifica  dei  programmi
          d'insegnamento e di esame e' comunicato al  Ministro  della
          pubblica  istruzione  per il parere del Consiglio superiore
          della pubblica istruzione (ora  Consiglio  nazionale  della
          pubblica  istruzione,  n.d.r.) prevista dall'art. 19, comma
          ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e'
          integrato da un rappresentante della provincia.
             La  provincia  adotta  le  modifiche  dei  programmi  di
          insegnamento e di esame con propria legge.
             La  provincia  dispone idonei interventi per adeguare la
          preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento
          di cui al precedente primo comma degli  studenti  cittadini
          italiani  provenienti  da  scuole  finzionanti  fuori della
          provincia di Bolzano.
             La modifica dei programmi di  cui  al  precedente  primo
          comma  e'  da intendere nel senso che puo' riguardare anche
          gli orari d'insegnamento".