Art. 24. 
      Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
  1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione  e'  presieduto
dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge  nel  suo
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; 
qualora  nella  prima  votazione  non  si   raggiunga   la   predetta
maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza  relativa  dei
votanti. 
  2. Il Consiglio nazionale elegge altresi': 
   a) l'ufficio di presidenza; 
    b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; 
    c) il consiglio di disciplina per il  personale  direttivo  delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; 
    d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di  ruolo  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali. 
  3. L'ufficio di presidenza e' costituito da  7  consiglieri  eletti
dal consiglio nel suo seno. 
  4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e'
formato da 5  membri  effettivi  e  da  5  supplenti,  designati  dal
Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I
3  rappresentanti  del  predetto  personale  eletti   nel   consiglio
nazionale  sono  di  diritto  membri  effettivi  del   consiglio   di
disciplina. 
  5. Il consiglio di disciplina  per  il  personale  direttivo  delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado  e'  formato  da  5
rappresentanti  del  personale  direttivo  componenti  del  Consiglio
nazionale in qualita' di membri effettivi e  da  5  membri  supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d)  ed  e)
del comma 3 dell'articolo 23. 
  6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di  ruolo  e
non di  ruolo  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali  e'  formato
da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti  eletti  dal  Consiglio
nazionale  nel  suo  seno  e  appartenenti  al  personale   medesimo,
assicurando in ogni caso  la  presenza  di  un  rappresentante  dell'
istruzione artistica in  qualita'  di  membro  effettivo  ed  uno  in
qualita' di supplente. 
  7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i  propri  membri  il
presidente. 
  8. Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso
di assenza o di impedimento, dal membro  effettivo  piu'  anziano  di
eta' di ciascun consiglio. 
  9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma  3  del
successivo articolo 25 elegge, nel suo  seno,  un  consiglio  per  il
contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo
e docente, di cui uno con funzione di presidente. 
  10.  Al  Consiglio  nazionale  sono  assegnati,  nei  limiti  delle
dotazioni  organiche,  un  funzionario  della  carriera  dirigenziale
dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  con  qualifica  di
dirigente  e  5  funzionari   dell'amministrazione   della   pubblica
istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e  per
sovrintendere ai servizi di segreteria. 
  11. Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sara'
determinato, nei limiti delle  dotazioni  organiche,  il  numero  del
personale delle altre  qualifiche  necessario  per  il  funzionamento
degli uffici.