Art. 24. Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 2. Il Consiglio nazionale elegge altresi': a) l'ufficio di presidenza; b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali. 3. L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno. 4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e' formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina. 5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 23. 6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell' istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in qualita' di supplente. 7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente. 8. Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di eta' di ciascun consiglio. 9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente. 10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria. 11. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sara' determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.