Art. 21. 
                     Informazione dei lavoratori 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su: 
    a) i rischi per la sicurezza e la salute  connessi  all'attivita'
dell'impresa in generale; 
    b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' 
svolta, le normative di sicurezza  e  le  disposizioni  aziendali  in
materia; 
    d) i pericoli connessi all'uso delle  sostanze  e  dei  preparati
pericolosi sulla base delle schede dei  dati  di  sicurezza  previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
    e) le procedure che  riguardano  il  pronto  soccorso,  la  lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; 
    f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente; 
    g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le  misure
di cui agli articoli 12 e 15. 
  2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma  1,
lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.