Art. 22. 
                      Formazione dei lavoratori 
  1. Il datore di lavoro, i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze,  assicurano  che  ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui  all'art.  1,  comma  3,
ricevano  una  formazione  sufficiente  ed  adeguata  in  materia  di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al  proprio  posto
di lavoro e alle proprie mansioni. 
  2. La formazione deve avvenire in occasione: 
    a) dell'assunzione; 
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
    c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o  di  nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
  3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta  in  relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 
  4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una  formazione
particolare  in  materia  di  salute  e  sicurezza,  concernente   la
normativa in materia di sicurezza  e  salute  e  i  rischi  specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da  assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi. 
  5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto  soccorso,  di
lotta  antincendio  e  di  evacuazione  dei  lavoratori  deve  essere
adeguatamente formato. 
  6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in  collaborazione  con  gli  organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non  puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 
  7. I Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  della
sanita',  sentita  la  commissione  consultiva  permanente,   possono
stabilire i contenuti minimi della  formazione  dei  lavoratori,  dei
rappresentanti per la  sicurezza  e  dei  datori  di  lavoro  di  cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle  dimensioni  e  della
tipologia delle imprese.