Art. 22.
Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto
di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto soccorso, di
lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere
adeguatamente formato.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.