Art. 39 
          (Definizione agevolata delle violazioni edilizie) 
  1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
ulteriormente modificate dal presente  articolo,  si  applicano  alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30  per
cento  della  volumetria   della   costruzione   originaria   ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore
a  750  metri  cubi.  Le  suddette  disposizioni   trovano   altresi'
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di  cui  sopra
relative a nuove costruzioni non superiori  ai  750  metri  cubi  per
singola richiesta di concessione edilizia  in  sanatoria.  I  termini
contenuti  nelle  disposizioni  richiamate  al   presente   comma   e
decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  o  delle  leggi   di   successiva   modificazione   o
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data  di  entrata
in vigore del presente articolo. I predetti limiti  di  cubatura  non
trovano applicazione  nel  caso  di  annullamento  della  concessione
edilizia. La  sanatoria  degli  abusi  edilizi  posti  in  essere  da
soggetti indagati per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice
penale o per i reati di riciclaggio di denaro, o da  terzi  per  loro
conto, e' sospesa  fino  all'esito  del  procedimento  penale  ed  e'
esclusa in caso di condanna definitiva. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo  urbanistico  alle
proprieta' finitime, a meno che questo ultime non  siano  conformi  e
compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello
adottato, e che siano state realizzate su parti comuni. 
  3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985  e  dal  16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la  misura  dell'oblazione,  prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione  al
periodo dal 30 gennaio  1977  al  1  ottobre  1983,  e'  moltiplicata
rispettivamente per  2  e  per  3.  La  misura  dell'oblazione,  come
determinata ai sensi del presente comma, e'  elevata  di  un  importo
pari alla meta', nei comuni con popolazione  superiore  ai  centomila
abitanti. 
  4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,  con
la prova del pagamento  dell'oblazione,  deve  essere  presentata  al
comune competente, a pena di decadenza, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione  di
cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28  febbraio  1985,  n.
47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente  resa  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta  fermo
l'obbligo di allegazione  della  documentazione  fotografica  e,  ove
prescritto, quello di  presentazione  della  perizia  giurata,  della
certificazione di cui alla  lettera  b)  del  predetto  terzo  comma,
nonche' del progetto di adeguamento statico di cui  al  quinto  comma
dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale  integrazione  di
cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche'
la documentazione di cui al presente comma e la denuncia  in  catasto
nel termine di cui all'articolo 52, secondo  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma
8, del decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,  ed  il  decorso
del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu' di 500.000
abitanti dalla data di entrata in vigore della presente  legge  senza
l'adozione di  un  provvedimento  negativo  del  comune,  equivale  a
concessione o  ad  autorizzazione  edilizia  in  sanatoria  salvo  il
disposto del periodo successivo; ai fini del  rispetto  del  suddetto
termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori  e
la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro
la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti  l'oblazione
dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in
modo non veritiero e palesemente doloso,  le  costruzioni  realizzate
senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle  sanzioni
richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Si fanno salvi i provvedimenti emanati per  la  determinazione  delle
modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 
  5.  L'oblazione  prevista  dal  presente   articolo   deve   essere
corrisposta a  mezzo  di  versamento,  entro  il  23  dicembre  1994,
dell'importo fisso indicato nella tabella B  allegata  alla  presente
legge e della restante parte in  quattro  rate  di  pari  importo  da
effettuarsi rispettivamente il 15 marzo 1995, il 15 giugno  1995,  il
15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento
della restante parte dell'oblazione, in una  unica  soluzione,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia  di  importo  minore  o  pari
rispetto  a  quello  indicato  nella  tabella  di  cui  sopra  ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di
cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28  febbraio  1985,
n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di  oblazione
per ciascuna unita' immobiliare,  deve  essere  effettuato  in  unica
soluzione, entro il 31 dicembre 1994. Per le opere di cui  ai  numeri
4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,  pari
a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui
sopra. Le somme gia' versate, in adempimento di norme  contenute  nei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25
novembre 1994, n. 649,  che  siano  di  importo  superiore  a  quello
indicato nel presente comma sono portate  in  riduzione  dell'importo
complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. 
  6. I soggetti che hanno presentato  domanda  di  concessione  o  di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro  aventi  causa,  se  non  e'  stata
interamente corrisposta l'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda,  versare,  in
luogo della somma residua, il triplo della differenza  tra  la  somma
dovuta e quella versata, in unica  soluzione  entro  il  15  dicembre
1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in
cui a seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia dovuto unicamente
il  conguaglio  purche'  sia  stato  richiesto  nei  termini  di  cui
all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
  "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla  legge  29  giugno
1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,  n.  431,  relative  ad
ampliamenti  o  tipologie  d'abuso  che  non  comportano  aumento  di
superficie o di  volume,  il  parere  deve  essere  rilasciato  entro
centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende
reso in senso favorevole". 
  8.  Nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle  zone  e   fabbricati
sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089,  29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,  il
rilascio  della  concessione  edilizia  o  della  autorizzazione   in
sanatoria, subordinato al conseguimento  delle  autorizzazioni  delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue  il  reato
per la violazione del vincolo stesso. 
  9. Alle domande di concessione in sanatoria  deve  essere  altresi'
allegata una ricevuta comprovante il pagamento  al  comune,  nel  cui
territorio e' ubicata la  costruzione,  di  una  somma  a  titolo  di
anticipazione degli oneri  concessori,  se  dovuti,  calcolata  nella
misura  indicata  nella  tabella  C  allegata  alla  presente  legge,
rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per  le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette  a  sanatoria.  Per  il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica  la  stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in  proprio  o  in
forme consortili abbiano eseguito o intendano  eseguire  parte  delle
opere di urbanizzazione primaria, secondo  le  disposizioni  tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono  invocare  lo  scorporo  delle
aliquote, da loro sostenute, che riguardino  le  parti  di  interesse
pubblico. Le modalita' di  pagamento  del  conguaglio  sono  definite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, dal  comune  in  cui  l'abuso  e'  stato  realizzato.  Qualora
l'importo finale degli  oneri  concessori  applicati  nel  comune  di
ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata  nella
predetta tabella C, la somma da versare,  in  unica  soluzione,  deve
essere pari a detto minore importo. 
  10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro  il  30
giugno 1987 e non definite per il mancato  pagamento  dell'oblazione,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  40,  primo  comma,   ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate
dalla presentazione  di  una  ricevuta  attestante  il  pagamento  al
comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di  cui
al comma 9, se dovute.  Qualora  gli  oneri  concessori  siano  stati
determinati ai sensi della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  dalla
legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti  attuativi  di
questa, gli importi dovuti devono essere pari,  in  deroga  a  quanto
previsto  dal  presente  comma,  all'intera   somma   calcolata,   in
applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al  comma  9  ed  al
presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente
comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per  cento  annuo
sulle somme dovute. 
  11. I soggetti che hanno  presentato  entro  il  31  dicembre  1993
istanza di concessione ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto  dei  termini  e
degli obblighi previsti dal  presente  articolo,  che  l'istanza  sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni  determinano
in via  definitiva  i  contributi  di  concessione  e  l'importo,  da
richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9  e
10. L'interessato provvede  agli  adempimenti  conseguenti  entro  60
giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento  degli  oneri
dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario,  compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento  offrendo
in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria. 
  12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti  in  essere  dai
soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza  del  giudice
penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della  legge  28
febbraio 1985, n. 47,  dispone  la  confisca.  Per  effetto  di  tale
confisca, le opere sono  acquisite  di  diritto  e  gratuitamente  al
patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono.  La
sentenza  di  cui  al  presente  comma  e'  titolo  per   l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari. 
  13. Per le opere realizzate al fine  di  ovviare  a  situazioni  di
estremo  disagio  abitativo,  la  misura  dell'oblazione  e'  ridotta
percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed
all'ubicazione delle  stesse  opere  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella  D  allegata  alla   presente   legge.   Per   il   pagamento
dell'oblazione si applicano le  modalita'  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo. 
  14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione  e'  in  ogni
caso richiesto che l'opera  abusiva  risulti  adibita  ad  abitazione
principale del possessore dell'immobile o  di  altro  componente  del
nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o  di
affinita' entro il secondo grado, e che vi sia convivenza  da  almeno
due anni; e' necessario inoltre che le  opere  abusive  risultino  di
consistenza non superiore a quella indicata al comma 1  del  presente
articolo. La riduzione dell'oblazione non  si  applica  nel  caso  di
presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria  da  parte  dello
stesso soggetto. 
  15. Il reddito  di  riferimento  di  cui  al  comma  13  e'  quello
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993  dal  nucleo  familiare  del
possessore  ovvero,  nel  caso  di  piu'  aventi  titolo,  e'  quello
derivante  dalla  somma  della  quota   proporzionale   dei   redditi
dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei  possessori
dell'immobile. A  tali  fini  si  considera  la  natura  del  reddito
prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove  l'immobile
sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos
a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la  differenza  tra
l'oblazione  corrisposta  in  misura  ridotta  e   l'oblazione   come
determinata ai sensi del comma 3, maggiorata  degli  interessi  nella
misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente  deve
essere  allegata  a  pena  di  nullita'  all'atto  di   trasferimento
dell'immobile. 
  16.  All'oblazione  calcolata  ai  sensi  del   presente   articolo
continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34,  terzo,
quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  ovvero,
anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del  presente
articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso  articolo
34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al
comma 4 e' integrata dal certificato di cui  all'articolo  35,  terzo
comma, lettera d), della suddetta  legge,  in  quanto  richiesto.  La
riduzione di un terzo dell'oblazione  di  cui  alla  lettera  c)  del
settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e'
aumentata al 50 per cento. 
  17.  Ai  fini  della  determinazione  delle  norme   tecniche   per
l'adeguamento  antisismico  dei  fabbricati  oggetto   di   sanatoria
edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974,  n.
64, dei successivi decreti di attuazione,  delle  ordinanze,  nonche'
dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone
sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto  secondo
le  prescrizioni  relative  al  miglioramento  ed  adeguamento  degli
edifici esistenti di cui al punto C.9 delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di  cui  alla
lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  deve  essere  integrata  da  idonei  accertamenti   e
verifiche. 
  18.  Il  presente  articolo  sostituisce  le   norme   in   materia
incompatibili,  salvo  le  disposizioni  riferite   ai   termini   di
versamento  dell'oblazione,  degli  oneri   di   concessione   e   di
presentazione delle domande, che si intendono  come  modificativi  di
quelli sopra indicati. 
  19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della  presente
legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri  previsti  per  la
sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  la  cancellazione  delle  relative
trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro  esibizione  di
certificazione comunale  attestante  l'avvenuta  presentazione  della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti  salvi  i  diritti  dei
terzi e del comune nel caso  in  cui  le  opere  stesse  siano  state
destinate ad attivita' di pubblica  utilita'  entro  la  data  del  1
dicembre 1994. 
  20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
i vincoli di inedificabilita' richiamati dall'articolo 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il  divieto  transitorio  di
edificare previsto dall'articolo  1-quinquies  del  decreto-legge  27
giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12  del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. 
  21. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli  statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione  ad  esclusione  di
quelle relative alla misura  dell'oblazione  ed  ai  termini  per  il
versamento di questa.