Art. 40. 
                  (Sistema di finanziamento CONSOB) 
  1.  Nel  quadro  dell'attivazione  di  un  processo  di   revisione
dell'assetto  istituzionale  della  Commissione  nazionale   per   le
societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del  proprio  autofinanziamento
la CONSOB segnala al Ministro  del  tesoro  entro  il  31  luglio  di
ciascun anno, a decorrere dal 1995,  il  fabbisogno  finanziario  per
l'esercizio  successivo,  nonche'  la   previsione   delle   entrate,
realizzabili nello stesso esercizio,  per  effetto  dell'applicazione
dei corrispettivi di cui al comma 3. 
  2. Sulla base della segnalazione  della  CONSOB,  il  Ministro  del
tesoro determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di
cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8  aprile  1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno  1974,  n.
216,  e  successive  modificazioni,  necessario  per  assicurare   la
copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB,  non  finanziati
con i corrispettivi di cui al comma 3. 
  3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma  1,  e,
limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel
suo  bilancio  preventivo,  la  CONSOB  determina  in  ciascun   anno
l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi  in  base  a
disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento  di
esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento  degli  obblighi
informativi  verso  il  mercato,  i  controlli  sulle  attivita'   di
revisione dei  bilanci,  di  promozione  di  servizi  finanziari,  di
intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e
di quotazione e di  permanenza  nei  mercati  regolamentati,  nonche'
l'accesso alle informazioni  organizzate  in  sistemi  gestiti  dalla
CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni,  la
CONSOB adottera' criteri di  parametrazione  che  tengano  conto  dei
costi derivanti dalle diverse attivita' di vigilanza,  nonche'  della
equa redistribuzione degli oneri di contribuzione gia' esistenti  per
il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato. 
  4. Le determinazioni della CONSOB di  cui  al  comma  3  sono  rese
esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma,  del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 
  5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono versati direttamente alla
CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni, e vengono  iscritti  in  apposita  voce  del  relativo
bilancio di previsione.