Art. 43. 
             (Alloggi militari e delle Forze di polizia) 
  1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi
costituenti il patrimoio abitativo della Difesa,  fermo  restando  la
gratuita' degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6  della  legge
18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2)  del
medesimo articolo, il cui  importo  sara'  determinato  dal  Ministro
della difesa con proprio decreto da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si  applica  un
canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13  della
legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se piu' favorevole  all'utente,
un canone pari a quello derivante dall'applicazione  della  normativa
vigente in materia di equo canone. Alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla  concessione
dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di  rilascio,
viene applicato, anche se in regime di  proroga,  un  canone  pari  a
quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del  20
per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento  per  un  reddito  lordo
annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60  milioni  di  lire.
L'Amministrazione della difesa  ha  facolta'  di  concedere  proroghe
temporanee secondo le modalita' che  saranno  definite  con  apposito
regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  della
difesa. Agli utenti, che si trovano  nelle  condizioni  previste  dal
decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della  legge
24 dicembre 1993,  n.  537,  si  applica  un  canone  pari  a  quello
risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni. 
  2.  Nell'articolo  13  della  legge  18  agosto  1978,  n.  497,  e
nell'articolo 7, comma 3, della legge 1 dicembre  1986,  n.  831,  le
parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di
canone sociale" sono sostituite dalle  seguenti:  "sulla  base  delle
disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone". 
  3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui
al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle
Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  della
legge 1 dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n.  831,  rientrano
nella previsione dell'articolo 9,  comma  3,  ultimo  periodo,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  4. Le misure del 20 per  cento  e  dell'80  per  cento  e  relative
destinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18  agosto  1978,
n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo  8  della  legge  1
dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo  9
del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,  n.  472,  e  successive
modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il  ripristino
di immobili non riassegnabili in quanto in  attesa  di  manutenzioni;
nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per  cento
per la costituzione di un fondo-casa  e  nel  20  per  cento  per  la
realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero  della  difesa
di altri alloggi. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto,  il  regolamento
di gestione ed utilizzo  del  fondo-casa,  sentito  il  parere  delle
sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.