Art. 44. 
                        (Contratti pubblici) 
  1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente: 
  "Art. 6. - (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del  presente
articolo  si  applicano  alle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. E' vietato il  rinnovo  tacito  dei  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni per la fornitura di  beni  e  servizi,  ivi  compresi
quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi  albi.
I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono  nulli.
Entro tre mesi  dalla  scadenza  dei  contratti,  le  amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni  di  convenienza  e  di  pubblico
interesse  per  la  rinnovazione  dei  contratti  medesimi   e,   ove
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta' di
procedere alla rinnovazione. 
  3. Alle finalita' previste  dal  presente  articolo  le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono in base alle loro  competenze  nei  limiti  stabiliti  dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 
  4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo.  La  revisione
viene operata sulla base di una istruttoria  condotta  dai  dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati
di cui al comma 6. 
  5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito  dei  poteri  e  delle
responsabilita' previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   effettuano   le
acquisizioni di beni e servizi  al  miglior  prezzo  di  mercato  ove
rilevabile. 
  6. Per orientare le pubbliche  amministrazioni  nell'individuazione
del miglior prezzo di mercato,  l'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), avvalendosi, ove  necessario,  delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  cura  la  rilevazione  e  la
elaborazione dei prezzi del mercato dei  principali  beni  e  servizi
acquisiti   dalle   pubbliche   amministrazioni,   provvedendo   alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi  e  i  prezzi  di
mercato. Gli  elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  per  la  prima  volta
entro  il  31  marzo  1995  e  successivamente,  con  cadenza  almeno
semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 
  7. Con riferimento ai prodotti e servizi  informatici,  laddove  la
natura  delle  prestazioni  consenta  la  rilevazione  di  prezzi  di
mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di  cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
  8. Il Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
d'intesa con il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  assicura  lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma  6  definendo  modalita',
tempi e responsabilita' per la loro realizzazione.  Il  Ministro  del
bilancio e della programmazione  economica  vigila  sul  rispetto  da
parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei  criteri  e
dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la
presentanzione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare  agli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempimenti. 
  9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il
Ministero del tesoro - Provveditorato generale  dello  Stato,  per  i
beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi  di
capitolato. 
  10. I dati elaborati ai sensi del comma  6  costituiscono  elementi
per i nuclei di  valutazione  dei  dirigenti  e  per  gli  organi  di
controllo interni, nonche' per l'analisi dei  costi  sostenuti  dalle
amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'articolo  18  del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta  del
contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma  6,  le
amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   ad   effettuare,   almeno
annualmente,   ricognizioni   dei   prezzi   di   mercato   ai   fini
dell'applicazione del comma 2. 
  12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,
individuano,  sulla  base  di  specifiche  competenze  ed  esperienze
professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni  di  beni  e
servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari. 
  13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e' costituito,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro,  un  "comitato  per  l'acquisizione  di  beni  e
servizi", con il compito di curare ed espletare, a  richiesta  e  per
conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione
di  beni  e  servizi.  La  richiesta  puo'  essere   avanzata   anche
congiuntamente  da  piu'  amministrazioni  allo  scopo  di   ottenere
condizioni contrattuali piu' favorevoli ed economie procedimentali. 
  14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da  un  funzionario
con  qualifica  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri,  che  lo  presiede,  e  da  quattro  funzionari  designati,
rispettivamente,  dal  Ministero   dell'interno,   dalla   Ragioneria
generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla
regione  o  dalla  provincia  autonoma.  I  componenti  sono   scelti
prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede  ove
opera il comitato. 
  15.  Ai   lavori   del   comitato   partecipa   un   rappresentante
dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni. 
  16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra
nei compiti di istituto e non da'  titolo  a  compensi  aggiuntivi  a
quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza. 
  17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sono   disciplinati   il
funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i  rapporti  con  le
amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi. 
  18. Dopo il comma 2 dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis.  L'Autorita',  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
materia di scelta del contraente, puo' stipulare convenzioni  con  le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura  deliberati
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti  al  prescritto
parere di congruita' economica". 
  19.  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione  del   presente
articolo sono devolute alla  giurisdizione,  in  via  esclusiva,  del
giudice amministrativo. 
  20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre  1942,  n.
1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto  20
giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni". 
  2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' emanato entro quaranta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge.