Art. 45. 
                (Fiscalizzazione degli oneri sociali) 
  1. Con decreto del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica, adottato di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e  del
lavoro e della previdenza sociale, e tenendo  conto  degli  indirizzi
dell'Unione  europea,   si   provvede   alla   determinazione   delle
condizioni, dei limiti e delle modalita' degli interventi in  materia
di fiscalizzazione degli oneri sociali  regolati,  da  ultimo,  dalle
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451.