Art. 45. (Fiscalizzazione degli oneri sociali) 1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.