Art. 44.
                        (Contratti pubblici)
  1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  6. - (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente
articolo  si  applicano  alle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. E' vietato il  rinnovo  tacito  dei  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni  per  la  fornitura  di  beni e servizi, ivi compresi
quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi  albi.
I  contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
Entro tre mesi  dalla  scadenza  dei  contratti,  le  amministrazioni
accertano  la  sussistenza  di  ragioni  di convenienza e di pubblico
interesse  per  la  rinnovazione  dei  contratti  medesimi   e,   ove
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta' di
procedere alla rinnovazione.
  3.  Alle  finalita'  previste  dal  presente  articolo le regioni a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono  in  base  alle  loro  competenze nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
  4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo.  La  revisione
viene  operata  sulla  base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati
di cui al comma 6.
  5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito  dei  poteri  e  delle
responsabilita'  previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   effettuano   le
acquisizioni  di  beni  e  servizi  al  miglior prezzo di mercato ove
rilevabile.
  6. Per orientare le pubbliche  amministrazioni  nell'individuazione
del  miglior  prezzo  di  mercato, l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), avvalendosi, ove  necessario,  delle  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  cura  la  rilevazione  e la
elaborazione dei prezzi del mercato dei  principali  beni  e  servizi
acquisiti   dalle   pubbliche   amministrazioni,   provvedendo   alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi  e  i  prezzi  di
mercato.  Gli  elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono  pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  per  la  prima  volta
entro  il  31  marzo  1995  e  successivamente,  con  cadenza  almeno
semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
  7. Con riferimento ai prodotti e servizi  informatici,  laddove  la
natura  delle  prestazioni  consenta  la  rilevazione  di  prezzi  di
mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di  cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
  8.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
d'intesa con il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  assicura  lo
svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 6 definendo modalita',
tempi e responsabilita' per la loro realizzazione.  Il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  vigila sul rispetto da
parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei  criteri  e
dei  tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la
presentanzione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare  agli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempimenti.
  9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il
Ministero  del  tesoro  -  Provveditorato generale dello Stato, per i
beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi  di
capitolato.
  10.  I  dati  elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi
per i nuclei di  valutazione  dei  dirigenti  e  per  gli  organi  di
controllo  interni,  nonche'  per l'analisi dei costi sostenuti dalle
amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'articolo  18  del   decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e
integrazioni.
  11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta  del
contraente  ed  in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le
amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   ad   effettuare,   almeno
annualmente,   ricognizioni   dei   prezzi   di   mercato   ai   fini
dell'applicazione del comma 2.
  12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,
individuano,  sulla  base  di  specifiche  competenze  ed  esperienze
professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni  di  beni  e
servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
  13.  Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e' costituito,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  un  "comitato  per  l'acquisizione  di beni e
servizi", con il compito di curare ed espletare, a  richiesta  e  per
conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione
di   beni   e  servizi.  La  richiesta  puo'  essere  avanzata  anche
congiuntamente  da  piu'  amministrazioni  allo  scopo  di   ottenere
condizioni contrattuali piu' favorevoli ed economie procedimentali.
  14.  I  comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario
con  qualifica  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri,  che  lo  presiede,  e  da  quattro  funzionari  designati,
rispettivamente,  dal  Ministero   dell'interno,   dalla   Ragioneria
generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla
regione   o  dalla  provincia  autonoma.  I  componenti  sono  scelti
prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede  ove
opera il comitato.
  15.   Ai   lavori   del   comitato   partecipa   un  rappresentante
dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
  16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra
nei compiti di istituto e non da'  titolo  a  compensi  aggiuntivi  a
quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
  17.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sono   disciplinati   il
funzionamento  dei  comitati  di cui al comma 13 ed i rapporti con le
amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
  18.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  L'Autorita',  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
materia  di  scelta del contraente, puo' stipulare convenzioni con le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura  deliberati
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con
l'accettazione  di  tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto
parere di congruita' economica".
  19.  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione  del   presente
articolo  sono  devolute  alla  giurisdizione,  in via esclusiva, del
giudice amministrativo.
  20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre  1942,  n.
1140,  e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20
giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni".
  2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  e'  emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993,  n.
          537  (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica), e' il
          seguente:
             "Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. E' vietato il rinnovo
          tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la
          fornitura di beni e servizi. Le  pubbliche  amministrazioni
          hanno  facolta',  fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al
          medesimo  contraente,  in  deroga  a  quanto  disposto  dal
          presente  comma  e alle procedure previste dai commi da 2 a
          15, contratti in scadenza per i quali non si applichino  le
          procedure  di  cui  ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia
          concordata,  a  parita'  di  ogni  altra  condizione,   una
          riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello
          convenuto  nel  contratto  in  scadenza.  In  ogni  caso  i
          contratti delle pubbliche amministrazioni per la  fornitura
          di  beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a
          quelli pubbicati negli elenchi di cui al comma 2.
             2. Il Ministero del  tesoro  -  Provveditorato  generale
          dello  Stato  e  le  altre  pubbliche  amministrazioni  che
          abitualmente provvedono all'esecuzione  dei  contratti  per
          l'acquisto  di beni e servizi redigono e tengono aggiornati
          elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi  sono  trasmessi
          al  Ministero del bilancio e della programmazione economica
          che,   avvalendosi   dell'Istituto   di   studi   per    la
          programmazione   economica  (ISPE),  degli  altri  istituti
          facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro
          di elaborazione dati presso l'Autorita'  per  l'informatica
          nella  pubblica amministrazione, provvede alla comparazione
          dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni  ed  alla
          pubblicazione  trimestrale  dei  prezzi  di riferimento con
          particolare riguardo alla fornitura di grandi quantita'  di
          beni  e  servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,   del   tesoro   e   per  la  funzione  pubblica
          stabiliscono responsabilita', tempi,  obblighi,  criteri  e
          procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.
             3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 2  e  comunque  a  partire  dal
          quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente
          legge,  i  contratti per i quali non sia ancora intervenuta
          l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruita' da
          parte dei competenti organi tecnici delle  amministrazioni,
          in relazione ai prezzi di riferimento.
             4.  La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i
          termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario
          responsabile e da' notizia  al  contraente  dell'avvio  del
          procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (85).  Il  procedimento  deve concludersi entro trenta
          giorni dalla notizia.  Decorso  tale  termine  i  contratti
          possono  essere  approvati,  fatta salva la responsabilita'
          contabile, civile e amministrativa del funzionario.
             5. Ove il giudizio si concluda con  una  valutazione  di
          non  congruita',  le  pubbliche amministrazioni indicano il
          prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione, del
          prezzo  e,   in   mancanza   di   accettazione,   rifiutano
          l'approvazione.
             6.   Tutti   i   contratti  ad  esecuzione  periodica  o
          continuata  debbono  recare  una  clausola   di   revisione
          periodica  del  prezzo,  che  viene  operata  sulla base di
          un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle
          amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal
          limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del
          contratto e' soggetto a revisione, salvo il  diritto  della
          parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede
          alla  stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo
          non superiore a quello offerto al precedente  contraente  e
          da questi rifiutato.
             7.  Per  le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
          derivanti   dall'applicazione    dei    precedenti    commi
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Per  le regioni, le
          province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti
          il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del
          bilancio  dello  Stato,  i  risparmi   stessi   restano   a
          disposizione  nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota
          pari al 10 per cento dei risparmi  puo'  essere  utilizzata
          dagli  enti  locali  territoriali  che provvedono, ai sensi
          dell'art. 52 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni, a iscrivere, nei bilanci
          relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti
          ai rinnovi contrattuali.
             8. I trasferimenti agli enti a finanza  derivata,  fatta
          eccezione  per  le  regioni,  sono ridotti, per l'esercizio
          finanziario di riferimento, di una quota  pari  al  10  per
          cento  dei  risparmi  di  spesa di cui al comma 7. A questo
          fine, gli enti trasmettono entro  il  30  giugno  e  il  31
          dicembre  di  ogni  anno al Ministero del tesoro, ovvero al
          Ministero dell'interno per quanto riguarda le  province,  i
          comuni  e le comunita' montane, una relazione sui contratti
          di cui ai commi precedenti, sui  relativi  prezzi  e  sugli
          adeguamenti operati.
             9.  Sono  fatte  salve  le  competenze  in materia delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             10.  Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          successive modificazioni, ai sensi dell'art. 24 della legge
          stessa,  nonche'  altri  enti   pubblici   appartenenti   a
          categorie  omogenee,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge 7
          agosto 1990, n. 241, possono costituire  uffici  unici  per
          l'espletamento  delle  procedure  di  acquisto  di  beni  e
          servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu'
          favorevoli ed una economia procedimentale.
             11. I contratti stipulati in violazione dei  divieti  di
          cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.
             12.  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione  dei
          commi da 1 a 15 sono devolute alla  giurisdizione,  in  via
          esclusiva, del giudice amministrativo.
             13.  Le  disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a
          tutti i contratti delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29 nonche' ai concessionari di  servizi  pubblici,
          ai  concessionari  di  costruzione  e  di  gestione  e alle
          aziende municipalizzate.
             14. E' fatta salva la  normativa  prevista  dall'art.  5
          della legge 8 novembre 1991, n. 381.
             15.  Le  disposizioni  dei  commi da 1 a 14 si applicano
          anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione
          italiana allo sviluppo.
             16. I contratti di  appalto  di  opere  pubbliche  e  le
          concessioni   aventi   ad   oggetto  la  progettazione,  la
          costruzione o la gestione di opere  pubbliche  non  possono
          prevedere  costi superiori ai costi standardizzati definiti
          ai sensi del comma 17.
             17. E' costituito, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, in posizione di
          autonomia funzionale e  organizzativa,  l'Osservatorio  dei
          lavori  pubblici,  articolato  in un servizio centrale e in
          servizi regionali,  aventi  sede  presso  i  provveditorati
          regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta
          ed  alla  elaborazione  dei  dati informativi concernenti i
          lavori  pubblici  su   tutto   il   territorio   nazionale,
          definisce,   in   base   a   criteri   tecnici,   i   costi
          standardizzati per regione e per tipo  di  lavoro  e  rende
          pubblici  i  costi  stessi  entro  il 31 gennaio di ciascun
          anno. A tal fine  lo  stesso  Osservatorio  si  avvale  del
          Centro  elaborazione  dati  della  soppressa Agenzia per la
          promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno.  Sino   alla
          costituzione   dell'Osservatorio,   provvede  il  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici.
             18.  Le  disposizioni  dei commi da 16 a 27 si applicano
          anche ai contratti  relativi  ai  Paesi  in  cui  opera  la
          cooperazione  italiana  allo  sviluppo.  La metodologia per
          definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli  Paesi,
          i  costi  standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in
          via di sviluppo sara'  fissata  con  apposito  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro degli affari esteri.
             19.  I  contratti  e  le  concessioni,  ivi  compresi  i
          relativi  atti  aggiuntivi,  per  i  quali  non  sia ancora
          intervenuta l'approvazione alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  sono  sottoposti,  entro  sessanta
          giorni dalla data medesima, a  giudizio  di  congruita'  da
          parte  dei  competenti organi tecnici delle amministrazioni
          sulla base dei criteri e parametri di  riferimento  fissati
          dal    Consiglio    superiore   dei   lavori   pubblici   o
          dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non  appena  divenuto
          operante  l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di
          congruita' e' riferito ai costi  definiti  ai  sensi  dello
          stesso comma 17.
             20.  La pubblica amministrazione procede alla nomina del
          responsabile del procedimento e da' notizia al contraente o
          al concessionario dell'avvio del  procedimento  stesso,  ai
          sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento
          deve  concludersi  entro  novanta  giorni  dalla   notizia.
          Decorso  tale termine i contratti possono essere approvati,
          fatta  salva  la  responsabilita'   contabile,   civile   e
          amministrativa del funzionario.
             21.  Ove  il giudizio si concluda con una valutazione di
          non congruita' le  pubbliche  amministrazioni  invitano  il
          contraente  o  il  concessionario alla riduzione del prezzo
          dell'opera  e,  in  mancanza  di  accettazione,   rifiutano
          l'approvazione.
             22.  Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
          derivanti  dall'applicazione  dei  commi   da   16   a   21
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Per  le regioni, le
          province, i comuni e gli  altri  enti  locali,  i  risparmi
          stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal
          fine,  una  quota  pari  al  10 per cento dei risparmi puo'
          essere  utilizzata  dagli  enti  locali  territoriali   che
          provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  a
          iscrivere, nei bilanci relativi  agli  anni  1994,  1995  e
          1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
             23.  I  trasferimenti  agli  enti a finanza derivata, ad
          eccezione delle  regioni,  sono  ridotti,  per  l'esercizio
          finanziario  di  riferimento,  di  una quota pari all'8 per
          cento dei risparmi di spesa di cui al comma  22.  A  questo
          fine,  gli  enti  trasmettono  entro  il  30 giugno e il 31
          dicembre di ogni anno al Ministero del  tesoro,  ovvero  al
          Ministero  dell'interno  per quanto riguarda le province, i
          comuni e le comunita' montane, una relazione sui  contratti
          di  cui  ai  commi  da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli
          adeguamenti operati.
             24.  Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di
          uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere
          pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'art.
          24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra
          loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico
          sufficientemente   dotato,   al   quale   siano   demandate
          l'attivita'  di  progettazione  e  le  altre  incombenze di
          natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza
          degli enti convenzionati.
             25. Alle fattispecie di cui ai commi  da  16  a  27,  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.
             26.  Le  disposizioni  dei commi da 16 a 27 del presente
          articolo  si  applicano   a   tutti   i   contratti   delle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione
          per    l'amministrazione    penitenziaria,    nonche'    ai
          concessionari  di  servizi  pubblici,  ai  concessionari di
          costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.
             27. Restano salve le competenze in materia della regione
          Valle d'Aosta, che provvede alle finalita'  della  presente
          legge  secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e
          relative norme di attuazione.
             28. Le pubbliche amministrazioni  procedono  a  rivedere
          atti  di  aggiudicazione o di approvazione di contratti per
          la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di
          opere pubbliche e  le  concessioni  aventi  ad  oggetto  la
          progettazione,  la  costruzione  o  la  gestione  di  opere
          pubbliche, non eseguiti in misura  superiore  a  un  quarto
          alla  data  di  pubblicazione della presente legge, qualora
          risulti che  il  prezzo  complessivo  concordato  sia  piu'
          elevato    del    15%   rispetto   all'importo   risultante
          dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi  dei
          commi  2  e  17,  depurati  del  tasso  di inflazione.   Le
          revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge. Durante questo
          periodo prosegue l'esecuzione del contratto.
             29.  Il  giudizio  di  congruita'  del  contratto  viene
          formulato  dai  competenti  organi  tecnici  delle  singole
          amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile
          del procedimento ed avviso al  contraente  dell'inizio  del
          procedimento,  ai  sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          Il  procedimento  deve  concludersi  entro  novanta  giorni
          dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere
          eseguiti,  fatta salva la responsabilita' contabile, civile
          e amministrativa del funzionario.
             30. Per i contratti di  importo  inferiore  a  lire  500
          milioni  non  si  procede  al  giudizio di congruita' se le
          parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2
          e 17, concordano una riduzione del prezzo pari  al  10  per
          cento,  comprensivo  dell'eventuale  ribasso contrattuale o
          convenzionale. Per i contratti di importo superiore a  lire
          500  milioni non si procede al giudizio di congruita' se le
          parti concordano una riduzione del prezzo pari  al  20  per
          cento,  comprensivo  dell'eventuale  ribasso contrattuale o
          convenzionale.  In caso di riduzione concordata del prezzo,
          il contratto si ritiene ricondotto ad equita', anche per la
          parte gia' eseguita, a tutti  gli  effetti  giuridici,  ivi
          compresi quelli di responsabilita' contabile.
             31.  Ove  non si dia applicazione alle previsioni di cui
          al comma 30, o il giudizlo di cui al comma 29  si  concluda
          con  una  valutazione  di  non congruita', le parti possono
          concordare un nuovo prezzo,  per  la  parte  del  contratto
          ancora  da  eseguire  alla data della definizione del nuovo
          prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e  17,
          anche   mediante   modifiche  quantitative,  qualitative  e
          temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve  essere
          accresciuta del 2,5 per cento.
             32.  Qualora  il contraente non accetti la riduzione del
          prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, e' fatto divieto
          a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre
          anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti
          di qualsiasi tipo con  il  contraente  che  ha  opposto  il
          diniego.  Al fine della predisposizione di elenco unitario,
          le pubbliche amministrazioni comunicano  al  Ministero  del
          tesoro   -  Provveditorato  generale  dello  Stato  i  dati
          relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.
             33.  Fatto  salvo  il  generale  potere  di   autotutela
          riconosciuto  alle amministrazioni dalla normativa vigente,
          anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi
          compresa la sospensione dell'esecuzione del  contratto,  le
          disposizioni  di  cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai
          contratti per i  quali  sia  pervenuta  l'aggiudicazione  o
          l'approvazione dopo il 1 gennaio 1992 e prima della data di
          entrata in vigore della presente legge.
             34.  Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
          derivanti  dall'applicazione  dei  commi   da   28   a   33
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Per  le regioni, le
          province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti
          il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del
          bilancio  dello  Stato,  i  risparmi   stessi   restano   a
          disposizione  nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota
          pari al 10 per cento dei risparmi  puo'  essere  utilizzata
          dagli  enti  locali  territoriali  che provvedono, ai sensi
          dell'art. 52 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni, a iscrivere, nei bilanci
          relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti
          ai rinnovi contrattuali.
             35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata,  fatta
          eccezione  per  le  regioni,  sono ridotti, per l'esercizio
          finanziario di riferimento, di una  quota  pari  al  5  per
          cento  dei  risparmi  di spesa di cui al comma 34. A questo
          fine, gli enti trasmettono entro  il  30  giugno  e  il  31
          dicembre  di  ogni  anno al Ministero del tesoro, ovvero al
          Ministero dell'interno per quanto riguarda le  province,  i
          comuni  e le comunita' montane, una relazione sui contratti
          di cui ai commi da 28 a 33, sui  relativi  prezzi  e  sugli
          adeguamenti operati.
             36.  Alle  fattispecie  di  cui  ai  commi da 28 a 37 si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.
             37. Nella  relazione  sulla  stima  del  fabbisogno  del
          settore  statale  presentata al Parlamento dal Ministro del
          tesoro entro il mese di novembre, ai  sensi  dell'art.  30,
          comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
          dall'art.  10  della  legge  23  agosto  1988, n.   362, in
          un'apposita  sezione   vengono   illustrati   gli   effetti
          finanziari  rilevabili  sul  bilancio  dello  Stato  e  sui
          bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle  province,
          dei  comuni e degli altri enti locali, nonche' di tutti gli
          enti il  cui  finanziamento  avvenga  con  trasferimenti  a
          carico  dello  Stato, delle disposizioni di cui al presente
          articolo.
             38. Le disposizioni dei commi da 28 a  37  si  applicano
          anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione
          italiana allo sviluppo".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio
          1993,  n.   29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge 23  ottobre  1992,  n.  421)  e'  il  seguente:  "Per
          amministrazioni    pubbliche    si   intendono   tutte   le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
             - Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.  39,  reca:  "Norme  in
          materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Il  testo  dell'art.  18  del  gia'  citato D.Lgs. n.
          29/1993, e' il seguente:
             "Art. 18 (Criteri di rilevazione e analisi dei  costi  e
          dei  rendimenti).  - 1. Sulla base delle indicazioni di cui
          all'art. 64 del  presente  decreto,  i  dirigenti  generali
          adottano   misure  organizzative  idonee  a  consentire  la
          rilevazione  e  l'analisi  dei  costi  e   dei   rendimenti
          dell'attivita'   amministrativa,  della  gestione  e  delle
          decisioni organizzative.
             2.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'
          chiedere,  all'Istituto  nazionale  di statistica ISTAT, la
          elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni
          ed  analisi  di  cui  al  comma  1  e,  all'Autorita'   per
          l'informatica    nella    pubblica    amministrazione,   la
          elaborazione di procedure informatiche standardizzate  allo
          scopo  di  evidenziare  gli  scostamenti  dei  costi  e dei
          rendimenti rispetto a valori medi e 'standards'".
             - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 12 del gia' citato
          D.Lgs. n.  39/1993 e' il seguente:
             "2. I capitoli prevedono in ogni caso:
               a) le modalita' di scelta del contraente,  secondo  le
          disposizioni della normativa comunitaria;
               b)  i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i
          collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
               c)  i  criteri   di   individuazione   delle   singole
          componenti di costo e del costo complessivo;
               d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei
          risultati,  per  il mancato raggiungimento degli obiettivi,
          nonche' i poteri amministrativi di decadenza,  risoluzione,
          sostituzione;
               e)  le  modalita' per la consegna o l'acquisizione dei
          beni e servizi forniti;
               f)   i   criteri   e   le   modalita'   di   eventuali
          anticipazioni;
               g)  i  requisiti  di idoneita' del personale impiegato
          dal soggetto contraente;
               h) le ipotesi e i  limiti  dell'affidamento  da  parte
          dell'aggiudicatario  a terzi dell'esecuzione di prestazioni
          contrattuali;
               i) il rilievo degli  studi  di  fattibilita'  ai  fini
          dell'aggiudicazione   dei   contratti   di   progettazione,
          realizzazione,   manutenzione,   gestione   e    conduzione
          operativa;
              l)  la  dichiarazione  che  i  titolari  dei  programmi
          applicativi  sviluppati  nell'ambito   dei   contratti   di
          fornitura siano le amministrazioni".
             -  Il  testo dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942,
          n. 1140 (Variazioni allo stato di previsione  dell'entrata,
          a quelli della spesa dei diversi ministeri ed ai bilanci di
          talune   Aziende   autonome   per  l'esercizio  finanziario
          1942-43, ed altri provvedimenti di carattere  finanziario),
          e' il seguente:
             "Art.    14.    -    L'autorizzazione   preventiva   del
          Provveditorato  generale  dello  Stato,  stabilita  per  il
          funzionamento   degli   uffici  statali  dall'art.  24  del
          regolamento sui servizi del Provveditorato  generale  dello
          Stato,  approvato  con regio decreto 20 giugno 1929-VII, n.
          1058, modificato con la legge 29 giugno 1940-XVIII, n.  802
          e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935-XIV, per
          lavori  di  stampa, forniture di carta e di buste, acquisto
          di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti  di
          cancelleria,  ecc.,  deve  richiedersi  anche quando a tali
          spese si provveda  con  somme  stanziate  su  capitoli  non
          amministrati  dal Provveditorato generale dello Stato o con
          fondi di gestioni speciali.
             L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia
          l'indispensabilita'  della  fornitura,  sia  la  congruita'
          della spesa.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          ai   comandi,   corpi   e    servizi    dipendenti    dalle
          amministrazioni  militari  ed  alle aziende dello Stato con
          ordinamento autonomo".
             - Il testo dell'art. 24 del regolamento sui servizi  del
          Provveditorato  generale  dello  Stato, approvato con regio
          decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e' il seguente:
             "Art. 24. - Tutte le spese di  ufficio  necessarie  alle
          Amministrazioni centrali ed agli uffici provinciali debbono
          essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:
               a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le
          spese  di  carattere  ordinario escluse quelle di carattere
          fisso o continuativo o calcolate a  tariffa  per  le  quali
          vengono   concesse   assegnazioni  a  ((  fortait  ))  come
          all'articolo  seguente,  e  quelle  inferiori  a  L.  2.000
          facenti   carico   ai   capitoli   non   amministrati   dal
          Provveditorato stesso;
               b) con autorizzazioni concesse caso per  caso  per  le
          spese  di  carattere  eccezionale,  superiori  per  alle L.
          2.000, quando facciano carico a capitoli  non  amministrati
          dal Provveditorato;
               c)   con   l'approvazione   dei   fabbisogni   per  le
          somministrazioni di materiali  da  farsi  direttamente  dal
          Provveditorato.
             I  fabbisogni  preventivi  di  cui  alle lettere a) e c)
          dovranno essere  trasmessi  entro  i  termini  che  saranno
          stabiliti dal Provveditorato.
             Il   pagamento   delle   spese  predette  potra'  essere
          effettuato  con   mandati   diretti   o   con   ordini   di
          accreditamento   a  favore  dei  funzionari  incaricati  di
          eseguirle.  I  consegnatari  e  vice   consegnatari   delle
          Amministrazioni  centrali  potranno,  quindi, provvedere al
          pagamento delle  spese  cosi'  approvate  anche  per  somme
          eccedenti  i  limiti  fissati  dal regio decreto 20 ottobre
          1924, n.  1796".