ART. 26
    Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1.  In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto fino  a  completa  guarigione
clinica.  In  tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione
di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1,  se  l'assenza  e'  dovuta  a
malattia  riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione per tutto il  periodo  di  conservazione
del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
3.  Nulla  e'  innovato  per quanto riguarda il procedimento previsto
dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  il  riconoscimento  della
dipendenza   da   causa   di   servizio   delle  infermita',  per  la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto
di lavoro in caso di inabilita' permanente.