ART. 26 Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio. 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3. 3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita' permanente.