ART. 28
                             Formazione
1.  La  partecipazione  ad attivita' di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per i capi di  istituto  e  per  il  personale
docente,  educativo,  amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle  rispettive
professionalita',  anche  in  relazione agli istituti di progressione
professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresi', un obbligo di servizio per il medesimo
personale in relazione alle iniziative organizzate o  promosse  dalle
singole    scuole    o   dall'Amministrazione   nelle   sue   diverse
articolazioni, in quanto  funzionale  a  promuovere  l'efficacia  del
sistema scolastico e la qualita' dell'offerta formativa, in relazione
anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3.  Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi
entro il  31  ottobre  antecedente  a  ciascun  anno  finanziario  di
riferimento,  sulla  base  della  contrattazione decentrata a livello
nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
a)  gli  obiettivi  formativi  assunti  come  prioritari  a   livello
nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative
di sostegno dei processi di innovazione;
b)  gli  standard  organizzativi  e  di  costo  da privilegiare per i
diversi tipi di intervento formativo, in  relazione  alla  congruita'
dei  modelli prescelti rispetto alla specificita' degli interventi da
realizzare;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e  la
valutazione degli interventi formativi;
d)  indicazioni  circa  l'utilizzazione  di  materiali formativi gia'
prodotti e validati e  circa  le  modalita'  per  la  loro  eventuale
implementazione, riproduzione e diffusione.
4.  I  predetti  elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia
pluriennale e sulla base delle  disponibilita'  finanziarie  previste
dall'annuale  disegno di legge relativo al bilancio, salve successive
variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge  di
bilancio.  La  programmazione  degli anzidetti elementi deve altresi'
tener  conto  delle  ulteriori  iniziative   di   formazione   e   di
aggiornamento  previste  sulla  base  di  altre  eventuali  fonti  di
finanziamento, nella  prospettiva  di  una  programmazione  integrata
delle risorse.
5.  La  contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art.
5 e', altresi' finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto
delle disponibilita' finanziarie per la formazione e  l'aggiornamento
previste  dal  disegno  di  legge  di  bilancio. Deve comunque essere
assicurata la destinazione di  risorse  per  la  realizzazione  delle
iniziative  formative  a  livello centrale e periferico. La direttiva
diviene esecutiva  subito  dopo  l'approvazione  del  bilancio  dello
Stato.
6.  Il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle risorse per le
attivita' da  programmarsi  e  da  svolgersi  a  livello  periferico,
nonche'  le  modalita'  di  verifica dell'attuazione delle iniziative
stesse, sono  definiti  dai  dirigenti  degli  uffici  periferici,  a
seguito  di  contrattazione  decentrata provinciale, sulle materie di
cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio
di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base delle richieste
delle singole scuole  e  degli  ulteriori  fabbisogni  formativi  che
dovessero  essere individuati a livello periferico. In tale ambito va
data priorita' alle iniziative progettate e realizzate da piu' scuole
associate anche in convenzione con IRRSAE, universita',  associazioni
professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le attivita' di formazione e di
aggiornamento  destinate  al  personale  docente  e'  deliberato  dal
collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun  anno
finanziario  di  riferimento,  tenendo conto, oltre che dei contenuti
della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente  elaborati,
della  complessiva  offerta formativa formulata dall'Amministrazione,
nelle sue diverse articolazioni,  dagli  IRRSAE,  dalle  universita',
dalle  associazioni professionali, dagli enti culturali e scientifici
e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi  dei  docenti.  Il
Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
a)  iniziative prioritarie dell'Amministrazione a livello nazionale e
periferico;
b)  iniziative  progettate  dalla  scuola  e  da   reti   di   scuole
autonomamente   o   in   collaborazione   con   IRRSAE,  Universita',
associazioni professionali, enti culturali e scientifici;
c)  iniziative  progettate  e   realizzate   da   soggetti   esterni,
autorizzate  dall'amministrazione, alle quali il collegio dei docenti
aderisce, assumendole come attivita' alle quali far partecipare tutti
o alcuni dei docenti;
d) iniziative  autorizzate  dall'amministrazione,  per  le  quali  il
collegio  dei  docenti  riconosce  la  partecipazione individuale del
singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di istituto;
e) iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla
base di progetti deliberati dal collegio dei docenti, con particolare
riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica
didattica,   alla   ricerca   e   alla   produzione   di   materiale,
all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
8.  Per  tutte le attivita' devono essere documentate le modalita' di
realizzazione e di  partecipazione  e  devono  essere  presentati  al
collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.
9.  Il  personale  che  partecipa  ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione e' considerato in servizio a tutti gli  effetti,
i  relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi
si  svolgano  fuori  sede,  la  partecipazione  ad   essi   comporta,
sussistendone  i  presupposti,  il  trattamento  di  missione  ed  il
rimborso delle spese di viaggio.
10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento  comprese  nel
piano  di  cui  al  comma  7  e'  valida  ai  fini  dell'assolvimento
dell'obbligo   dell'aggiornamento   finalizzato   alla   progressione
professionale  e,  ove  si protraggano per oltre le 30 ore annue, da'
diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
11.  Il  personale  docente puo' usufruire di cinque giorni nel corso
dell'anno  scolastico  per  la  partecipazione  alle  iniziative   di
aggiornamento  autorizzate  dall'amministrazione  con  l'esonero  dal
servizio previa sostituzione ai sensi  della  disciplina  attualmente
vigente.
12. I capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del
Provveditore  agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, a iniziative formative o di  aggiornamento  organizzate
dall'amministrazione  o  svolte da Universita', IRRSAE o da enti e da
associazioni professionali autorizzati dall'amministrazione medesima.
13.  Il  personale  amministrativo,  tecnico   e   ausiliario,   puo'
partecipare,  previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione
alle esigenze di funzionamento  del  servizio,  ad  iniziative  o  di
aggiornamento     organizzate     dall'amministrazione    o    svolte
dall'Universita', IRRSAE o da enti e  da  associazione  professionali
autorizzate  dall'amministrazione  medesima.  La  partecipazione alle
iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20  ore  annue,  da
utilizzare  prioritariamente  in relazione all'attuazione dei profili
professionali. In quest'ultimo caso il  numero  di  ore  puo'  essere
aumentato secondo le esigenze.
14.  Le  modalita' di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13
sono definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art.
5, assicurando in ogni caso  il  diritto-dovere  del  personale  alle
attivita' di formazione.