ART. 28 Formazione 1. La partecipazione ad attivita' di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalita', anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresi', un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualita' dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali. 3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti: a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione; b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla congruita' dei modelli prescelti rispetto alla specificita' degli interventi da realizzare; c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi; d) indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi gia' prodotti e validati e circa le modalita' per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione. 4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilita' finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve altresi' tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione integrata delle risorse. 5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5 e', altresi' finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilita' finanziarie per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato. 6. Il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse per le attivita' da programmarsi e da svolgersi a livello periferico, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorita' alle iniziative progettate e realizzate da piu' scuole associate anche in convenzione con IRRSAE, universita', associazioni professionali o enti culturali e scientifici. 7. Il piano delle singole scuole, per le attivita' di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente e' deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE, dalle universita', dalle associazioni professionali, dagli enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in: a) iniziative prioritarie dell'Amministrazione a livello nazionale e periferico; b) iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con IRRSAE, Universita', associazioni professionali, enti culturali e scientifici; c) iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attivita' alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti; d) iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di istituto; e) iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base di progetti deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche. 8. Per tutte le attivita' devono essere documentate le modalita' di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti. 9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti, i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 e' valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, da' diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5. 11. Il personale docente puo' usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente vigente. 12. I capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Universita', IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati dall'amministrazione medesima. 13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, puo' partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Universita', IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore puo' essere aumentato secondo le esigenze. 14. Le modalita' di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale alle attivita' di formazione.