Art. 27.
                (Condizioni per contrarre matrimonio)
   1.  La  capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio  sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al
momento  del  matrimonio.  Resta  salvo  lo  stato libero che uno dei
nubendi  abbia  acquistato  per  effetto  di  un giudicato italiano o
riconosciuto in Italia.