Art. 29.
                  (Rapporti personali tra coniugi)
   1.  I  rapporti  personali  tra  coniugi sono regolati dalla legge
nazionale comune.
   2.  I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o
piu'  cittadinanze  comuni  sono regolati dalla legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.