Art. 31. 
        (Separazione personale e scioglimento del matrimonio) 
   1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio  sono
regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi  al  momento  della
domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in  mancanza
si applica la legge  dello  Stato  nel  quale  la  vita  matrimoniale
risulta prevalentemente localizzata. 
   2. La separazione personale  e  lo  scioglimento  del  matrimonio,
qualora non siano previsti dalla legge  straniera  applicabile,  sono
regolati dalla legge italiana.