Art. 32. 
(Giurisdizione in  materia  di  nullita',  annullamento,  separazione
              personale e scioglimento del matrimonio) 
   1. In materia di nullita' e di  annullamento  del  matrimonio,  di
separazione  personale  e  di   scioglimento   del   matrimonio,   la
giurisdizione  italiana  sussiste,  oltre  che  nei   casi   previsti
dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o
il matrimonio e' stato celebrato in Italia.