Art. 33. 
                            (Filiazione) 
   1. Lo stato di figlio e' determinato  dalla  legge  nazionale  del
figlio al momento della nascita. 
   2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato
di cui uno dei genitori e' cittadino al  momento  della  nascita  del
figlio. 
   3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i
presupposti e gli effetti  dell'accertamento  e  della  contestazione
dello stato di figlio. Lo stato di  figlio  legittimo,  acquisito  in
base alla legge nazionale  di  uno  dei  genitori,  non  puo'  essere
contestato che alla stregua di tale legge.