Art. 34. 
                          (Legittimazione) 
   1. La legittimazione per susseguente matrimonio e' regolata  dalla
legge nazionale del figlio nel momento in cui essa  avviene  o  dalla
legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. 
   2. Negli altri casi, la legittimazione  e'  regolata  dalla  legge
dello Stato di  cui  e'  cittadino,  al  momento  della  domanda,  il
genitore nei cui  confronti  il  figlio  viene  legittimato.  Per  la
legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del  genitore
legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento  della
morte.