Art. 35. 
                 (Riconoscimento di figlio naturale) 
   1. Le condizioni per il riconoscimento del  figlio  naturale  sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o,
se piu' favorevole, dalla legge nazionale  del  soggetto  che  fa  il
riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 
   2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata
dalla sua legge nazionale. 
   3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato
in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.