Art. 35. (Riconoscimento di figlio naturale) 1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale. 3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.