Art. 37.
              (Giurisdizione in materia di filiazione)
   1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e
figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o
il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.