Art. 36. (Art. 22 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento 1. Il vino, tranquillo o spumante, e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per: a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purche' ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che: 1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. 3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita. 4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993.
Nota all'art. 36: - Il regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 gennaio 1993, e' stato attuato mediante il regolamento approvato con decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali n. 768 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995. Si riporta l'epigrafe del predetto regolamento n. 768 del 1994: "Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo".