Art. 36.
                     (Art. 22 D.L. n. 331/1993)
        Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

  1.  Il  vino,  tranquillo  o  spumante, e' sottoposto ad accisa con
aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
  2. Si intendono per:
    a)  "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e
2205,  ad  eccezione  dei  vini  spumanti  definiti nella lettera b),
aventi:
      1)  un  titolo  alcolometrico  effettivo  superiore all'1,2 per
cento  ma  non  superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole
contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
      2)  un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento
ma  non  superiore  al 18 per cento in volume, purche' ottenuti senza
arricchimenti   e  l'alcole  contenuto  nel  prodotto  finito  derivi
interamente da fermentazione;
    b)  "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10,
2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
      1)  sono  presentati  in bottiglie chiuse con tappo a "forma di
fungo"  tenuto  da  fermagli  o  legacci  o hanno una sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
      2)  hanno  un  titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2
per  cento  ma  non  superiore  al  15  per  cento in volume, purche'
l'alcole   contenuto   nel  prodotto  finito  derivi  interamente  da
fermentazione.
  3.  E'  esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato
dallo  stesso  produttore,  dai  suoi  familiari e dai suoi ospiti, a
condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.
  4.  Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei
prodotti  finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri
opifici  sono  determinati  tenendo  conto  anche delle registrazioni
obbligatorie   previste   dal  regolamento  (CEE)  n.  2238/93  della
Commissione  del  26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993.
 
Nota all'art. 36:
             -  Il regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione del
          26 gennaio 1993, e' stato attuato mediante  il  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per le risorse agricole,
          alimentari  e  forestali  n.  768  del  19  dicembre  1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  69  del  23  marzo
          1995. Si riporta l'epigrafe del predetto regolamento n. 768
          del  1994:  "Regolamento  recante disposizioni nazionali di
          attuazione  delle  norme  del  regolamento  CEE n. 2238/93,
          relativo  ai  documenti  che  scortano  il  trasporto   dei
          prodotti   e   alla   tenuta   dei   registri  nel  settore
          vitivinicolo".