Art. 37. (Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993) Disposizioni particolari per il vino 1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assogettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.
Nota all'art. 37: - Per il riferimento al regolamento (CEE) n. 2238/93 del 26 gennaio 1993 vedasi nota all'art. 36.