Art. 37.
                (Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993)
                Disposizioni particolari per il vino

  1.  I  produttori  di  vino  che  producono  in media meno di 1.000
ettolitri  di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi
sono   dispensati,  fintanto  che  sono  assogettati  ad  accisa  con
l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e
da  quelli  connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece,
tenuti  ad  informare  gli  uffici tecnici di finanza, competenti per
territorio,   delle   operazioni   intracomunitarie   effettuate,  ad
assolvere  agli  obblighi  prescritti  dal regolamento CEE n. 2238/93
della  Commissione,  del  26  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale  delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in
particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed
all'emissione  del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi
a  controllo.  Ai  fini della qualificazione di piccolo produttore di
vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio
ottenuta nell'azienda agricola.
 
Nota all'art. 37:
             - Per il riferimento al regolamento (CEE) n. 2238/93 del
          26 gennaio 1993 vedasi nota all'art. 36.