Art. 31.
   L'introduzione   e   la  circolazione  nelle  corrispondenti  zone
protette dei vegetali, dei  prodotti  vegetali  e  delle  altre  voci
elencati  nell'allegato  IV,  parte B, possono avvenire qualora siano
soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi  in
tale parte dell'allegato.
   I   vegetali,   prodotti   vegetali   e  le  altre  voci  elencate
nell'allegato V, parte A, sezione II, anche  se  originari  di  Paesi
terzi,  possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che
li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui  veicoli  che
li  trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali
zone.