Art. 31. L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.