Art. 32.
   L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  13  dovra' specificare la
validita' per eventuali  zone  protette  che  riguardano  i  prodotti
controllati.
   Qualora  i  vegetali,  i prodotti vegetali e le altre voci, di cui
all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, siano destinati a
zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il
punto   di   entrata,   affinche'   l'ispezione   fitosanitaria   per
l'importazione     verifichi    l'idoneita'    di    tali    vegetali
all'introduzione nelle relative zone protette.  Tale  idoneita'  deve
essere  specificamente  riportata  sul  certificato fitosanitario per
l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.