Art. 32. L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovra' specificare la validita' per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, siano destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinche' l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneita' di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneita' deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.