Art. 33.
   Quando  i  vegetali  i  prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, sezione  II,  non  originari  di  una  zona
protetta,  vengono  spostati  attraverso  una  zona  protetta per una
destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido
per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:
    l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra,  devono
essere  puliti  e  di  natura  tale da escludere qualsiasi rischio di
diffusione di organismi nocivi;
    subito dopo il condizionamento l'imballaggio o  eventualmente  il
veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
in   parola   devono   essere   sigillati   secondo   rigorose  norme
fitosanitarie in modo  da  garantire  che  non  vi  siano  rischi  di
diffusione  di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che
l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare
sigillati durante tutto il  trasporto  attraverso  la  zona  protetta
considerata;
    i  vegetali,  i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati
devono essere accompagnati da un documento normalmente  utilizzato  a
scopo  commerciale,  nel  quale  sia indicato che i prodotti suddetti
provengono  dall'esterno  della  zona  protetta   e   che   la   loro
destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
   Qualora  nel  corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno
della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al  comma
precedente  non  siano  soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali
prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali:
    sigillatura dell'imballaggio;
    trasporto sotto controllo ufficiale dei  vegetali,  dei  prodotti
vegetali  e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della
zona protetta considerata.
    applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo  9
del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.