Art. 33.
Quando i vegetali i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona
protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una
destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido
per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:
l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono
essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di
diffusione di organismi nocivi;
subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il
veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme
fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di
diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che
l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare
sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta
considerata;
i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati
devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a
scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti
provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro
destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
Qualora nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno
della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al comma
precedente non siano soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali
prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali:
sigillatura dell'imballaggio;
trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti
vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della
zona protetta considerata.
applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo 9
del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.