Art. 19
        (Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi)
(1)  - In via transitoria, in attesa della compiuta attuazione del
 combinato  disposto  dall'art. 9 della legge n.341/1990. e dall'art.
14   della   legge   n.104/1992,   possono   gestire   i   corsi   di
specializzazione   previsti   dalla   presente  Ordinanza,  oltre  ai
Provveditori agli studi, in forza dell'art. 316 del D.L.vo 16/4/1994,
n. 297, anche gli Enti, di cui all'art. 325 del D.L.vo medesimo,  che
hanno  tra  le finalita', formalmente e specificamente indicate nello
statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che
all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle  scuole
di ogni ordine e grado.
       Tali Enti devono:
a)   essere espressamente previsti dal D.P.R. n.970/1975 o costituiti
con   legge,   ovvero  costituiti  con  atto  notarile  e  dotati  di
personalita' giuridica;
b)   non avere fini di lucro;
c)   dimostrare la disponibilita' di locali idonei alla  destinazione
d'uso  ed  in  regola  con  quanto  previsto dalla normativa relativa
all'abitabilita',  all'igiene,   alla   sicurezza   ed   all'edilizia
scolastica.
(2)    - Tutti gli Enti di cui al precedente comma devono dimostrare,
altresi', di avere svolto  una  valida  attivita'  di  formazione  di
personale  docente  ed  educativo nel campo della metodologia e della
didattica relative ai soggetti in  situazione  di  handicap  in  eta'
evolutiva. Tale attivita' pregressa deve essere stata gestita in sede
e  direttamente  dall'Ente  richiedente,  non puo' essere derivata da
convenzioni con altri Enti e deve essere stata espletata, ove non  si
riferisca  allo  svolgimento  di  corsi  gia'  riconosciuti ex D.P.R.
n.970/1975, nei cinque anni scolastici  precedenti  quello  in  corso
alla  data  della  scadenza, ai sensi della presente ordinanza, della
domanda di riconoscimento.
       La stessa attivita' pregressa deve essere stata  esplicata  in
ciascuna delle tipologie appresso indicate:
a)    formazione e/o aggiornamento di docenti con moduli formativi di
almeno  trenta  ore  ciascuno  (complessivamente  almeno  sei   corsi
finalizzati  alla  formazione e/o aggiornamento di personale docente,
di   cui   almeno   tre   preordinati,   come   obiettivo   puntuale,
all'approfondimento  delle problematiche relative all'integrazione di
alunni in situazione di handicap);
b)   realizzazione da parte dell'Ente di ricerche e studi, pubblicati
a norma delle vigenti disposizioni sulla stampa e di adeguata valenza
scientifica,  sull'approfondimento  delle  problematiche   didattiche
dell'istruzione  e  dell'integrazione  di  alunni  in  situazione  di
handicap (almeno 2 pubblicazioni per ciascun anno).
       I corsi di cui alla precedente lettera  a),  organizzati  dopo
l'entrata  in  vigore  delle Circolari Ministeriali n.136 e n.137 del
18.5.1990, debbono essere stati riconosciuti ai  sensi  dell'art.  26
del D.P.R. n.399/1988.
       I corsi di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione
soltanto se documentati con:
- relazione sull'impianto progettuale;
-  elenco  nominativo  del  direttore  e dei docenti relatori, con le
  previste  dichiarazioni  liberatorie  di  responsabilita',  nonche'
  indirizzo  e/o  sede  di  servizio  degli  stessi,  ove  dipendenti
  dell'amministrazione scolastica o universitaria;
- elenco nominativo e indirizzo o  eventuale  sede  di  servizio  dei
corsisti;
-  relazione  conclusiva  sulle  attivita'  svolte  e sugli obiettivi
  effettivamente raggiunti;
- attestazione del competente Provveditore agli Studi che il corso si
  e' effettivamente svolto nei modi e nei tempi dichiarati.
(3)  - Qualora l'Ente abbia gia' gestito corsi ex D.P.R.  n.970/1975,
deve dimostrare  di  avere  espletato,  nei  cinque  anni  scolastici
precedenti  quello in corso alla data di scadenza della presentazione
della domanda di riconoscimento, ai sensi della  presente  ordinanza,
almeno  due  corsi  di  formazione e/o aggiornamento per il personale
docente, nonche' di avere realizzato una  pubblicazione  per  ciascun
anno,  secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti a) e
b) del precedente comma 2.
(4)  - Gli Enti di cui al  precedente  comma  1,  debbono,  altresi',
avvalersi  della consulenza didattica dell'Universita' e/o di docenti
universitari, almeno di seconda fascia, di materie attinenti  ad  una
delle aree disciplinari del corso.
       La  predetta  consulenza  deve essere dimostrata attraverso la
stipula   di   apposita   convenzione   con   i   competenti   organi
dell'Universita' stessa o il preventivo nulla osta del Rettore.
(5)    -  Qualora  la  richiesta per attivare corsi biennali provenga
dalla sede secondaria o sezione periferica  di  un  Ente,  essa  deve
essere  accompagnata da una lettera autorizzata con firma autenticata
del legale rappresentante nazionale, il quale non  potra'  rilasciare
piu'   di   due  autorizzazioni  per  ciascuna  provincia,  indicando
espressamente ambedue le sedi nella  lettera  autorizzativa  relativa
alla  stessa  provincia. In mancanza di espressa autorizzazione della
Presidenza nazionale nel senso sopra indicato, l'istanza si considera
improcedibile; quanto  al  requisito  dell'attivita'  pregressa  come
sopra  determinata,  si  deve  fare  riferimento  esclusivo  a quella
effettivamente   realizzata   dalla   sede   secondaria   o   sezione
richiedente.
(6)    -  Ciascuna  sezione  o sede secondaria richiedente, in quanto
abilitata in base allo statuto dell'Ente di appartenenza e come sopra
autorizzata dal legale rappresentante  nazionale,  puo'  organizzare,
durante  ogni  anno  scolastico, previo riconoscimento ai sensi della
presente ordinanza, un solo corso biennale per un numero  massimo  di
40 corsisti.
       E',  tuttavia, consentito il contemporaneo funzionamento di un
primo e di un secondo anno di corso biennale.
       Pertanto, il  numero  complessivo  dei  frequentanti  i  corsi
biennali  riconosciuti  dal  Provveditore  agli Studi non puo' essere
superiore a 80 unita' per ciascun anno.
       Nel  caso  di  esubero,  ancorche'  in   buona   fede,   trova
applicazione il disposto di cui al precedente art. 17, comma 4, circa
l'impossibilita' di successiva sanatoria.
(7)    -  Agli  Enti statutariamente non articolati in sezioni o sedi
secondarie puo' essere riconosciuta la gestione diretta di  corsi  in
non  piu'  di  due  province,  fermo  restando per ciascuno dei corsi
richiesti il possesso dei  requisiti  prescritti  e  l'obbligo  delle
gestione diretta delle attivita' corsuali.
       E'  fatto  obbligo  di dichiarare all'atto della presentazione
delle istanze di riconoscimento l'eventuale seconda sede richiedente.