Art. 19 (Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi) (1) - In via transitoria, in attesa della compiuta attuazione del combinato disposto dall'art. 9 della legge n.341/1990. e dall'art. 14 della legge n.104/1992, possono gestire i corsi di specializzazione previsti dalla presente Ordinanza, oltre ai Provveditori agli studi, in forza dell'art. 316 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, anche gli Enti, di cui all'art. 325 del D.L.vo medesimo, che hanno tra le finalita', formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali Enti devono: a) essere espressamente previsti dal D.P.R. n.970/1975 o costituiti con legge, ovvero costituiti con atto notarile e dotati di personalita' giuridica; b) non avere fini di lucro; c) dimostrare la disponibilita' di locali idonei alla destinazione d'uso ed in regola con quanto previsto dalla normativa relativa all'abitabilita', all'igiene, alla sicurezza ed all'edilizia scolastica. (2) - Tutti gli Enti di cui al precedente comma devono dimostrare, altresi', di avere svolto una valida attivita' di formazione di personale docente ed educativo nel campo della metodologia e della didattica relative ai soggetti in situazione di handicap in eta' evolutiva. Tale attivita' pregressa deve essere stata gestita in sede e direttamente dall'Ente richiedente, non puo' essere derivata da convenzioni con altri Enti e deve essere stata espletata, ove non si riferisca allo svolgimento di corsi gia' riconosciuti ex D.P.R. n.970/1975, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data della scadenza, ai sensi della presente ordinanza, della domanda di riconoscimento. La stessa attivita' pregressa deve essere stata esplicata in ciascuna delle tipologie appresso indicate: a) formazione e/o aggiornamento di docenti con moduli formativi di almeno trenta ore ciascuno (complessivamente almeno sei corsi finalizzati alla formazione e/o aggiornamento di personale docente, di cui almeno tre preordinati, come obiettivo puntuale, all'approfondimento delle problematiche relative all'integrazione di alunni in situazione di handicap); b) realizzazione da parte dell'Ente di ricerche e studi, pubblicati a norma delle vigenti disposizioni sulla stampa e di adeguata valenza scientifica, sull'approfondimento delle problematiche didattiche dell'istruzione e dell'integrazione di alunni in situazione di handicap (almeno 2 pubblicazioni per ciascun anno). I corsi di cui alla precedente lettera a), organizzati dopo l'entrata in vigore delle Circolari Ministeriali n.136 e n.137 del 18.5.1990, debbono essere stati riconosciuti ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.399/1988. I corsi di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione soltanto se documentati con: - relazione sull'impianto progettuale; - elenco nominativo del direttore e dei docenti relatori, con le previste dichiarazioni liberatorie di responsabilita', nonche' indirizzo e/o sede di servizio degli stessi, ove dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria; - elenco nominativo e indirizzo o eventuale sede di servizio dei corsisti; - relazione conclusiva sulle attivita' svolte e sugli obiettivi effettivamente raggiunti; - attestazione del competente Provveditore agli Studi che il corso si e' effettivamente svolto nei modi e nei tempi dichiarati. (3) - Qualora l'Ente abbia gia' gestito corsi ex D.P.R. n.970/1975, deve dimostrare di avere espletato, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data di scadenza della presentazione della domanda di riconoscimento, ai sensi della presente ordinanza, almeno due corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale docente, nonche' di avere realizzato una pubblicazione per ciascun anno, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti a) e b) del precedente comma 2. (4) - Gli Enti di cui al precedente comma 1, debbono, altresi', avvalersi della consulenza didattica dell'Universita' e/o di docenti universitari, almeno di seconda fascia, di materie attinenti ad una delle aree disciplinari del corso. La predetta consulenza deve essere dimostrata attraverso la stipula di apposita convenzione con i competenti organi dell'Universita' stessa o il preventivo nulla osta del Rettore. (5) - Qualora la richiesta per attivare corsi biennali provenga dalla sede secondaria o sezione periferica di un Ente, essa deve essere accompagnata da una lettera autorizzata con firma autenticata del legale rappresentante nazionale, il quale non potra' rilasciare piu' di due autorizzazioni per ciascuna provincia, indicando espressamente ambedue le sedi nella lettera autorizzativa relativa alla stessa provincia. In mancanza di espressa autorizzazione della Presidenza nazionale nel senso sopra indicato, l'istanza si considera improcedibile; quanto al requisito dell'attivita' pregressa come sopra determinata, si deve fare riferimento esclusivo a quella effettivamente realizzata dalla sede secondaria o sezione richiedente. (6) - Ciascuna sezione o sede secondaria richiedente, in quanto abilitata in base allo statuto dell'Ente di appartenenza e come sopra autorizzata dal legale rappresentante nazionale, puo' organizzare, durante ogni anno scolastico, previo riconoscimento ai sensi della presente ordinanza, un solo corso biennale per un numero massimo di 40 corsisti. E', tuttavia, consentito il contemporaneo funzionamento di un primo e di un secondo anno di corso biennale. Pertanto, il numero complessivo dei frequentanti i corsi biennali riconosciuti dal Provveditore agli Studi non puo' essere superiore a 80 unita' per ciascun anno. Nel caso di esubero, ancorche' in buona fede, trova applicazione il disposto di cui al precedente art. 17, comma 4, circa l'impossibilita' di successiva sanatoria. (7) - Agli Enti statutariamente non articolati in sezioni o sedi secondarie puo' essere riconosciuta la gestione diretta di corsi in non piu' di due province, fermo restando per ciascuno dei corsi richiesti il possesso dei requisiti prescritti e l'obbligo delle gestione diretta delle attivita' corsuali. E' fatto obbligo di dichiarare all'atto della presentazione delle istanze di riconoscimento l'eventuale seconda sede richiedente.