Art. 21
              (Adempimenti dei Provveditori agli Studi)
(1)    -  Il  Provveditore agli studi con proprio preliminare decreto
motivato, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati
nella provincia, individuabile attraverso vari indici di  riferimento
(quali,  ad  esempio,  il numero dei docenti di ruolo specializzati e
non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero  dei  docenti
inclusi  negli  elenchi  provinciali per il sostegno, il numero degli
alunni H ed il loro  rapporto  con  gli  insegnanti  H,  le  previste
cessazioni  dal  servizio,  il numero dei docenti che acquisiranno il
titolo  di  specializzazione,  ovvero  altri  elementi),  decide   di
attivare  o  meno  corsi di specializzazione statali - per i quali si
applicano le procedure di cui al precedente  art.  6-  e/o  corsi  di
specializzazione  non  statali, per i quali si applicano le procedure
descritte dal presente titolo.
(2)    -  Il  Provveditore  agli  studi,  ricevuta  la   domanda   di
riconoscimento   da   parte   dei  soggetti  aventi  titolo,  attesta
preliminarmente la tempestivita' della domanda stessa, che, se  oltre
i termini previsti, deve essere dichiarata irricevibile.
       Entro  30  giorni  dalla  data  di  ricezione della domanda lo
stesso Provveditore deve affidare agli  Ispettori  Tecnici  specifici
incarichi  istruttori,  intesi  ad  accertare  il possesso di tutti i
requisiti richiesti per  il  riconoscimento  del  corso,  di  cui  al
precedente  art.  19,  nonche'  la  regolarita'  e la validita' della
documentazione prodotta. Nello svolgimento dell'incarico, che prevede
necessariamente una visita ai locali da adibire allo svolgimento  del
corso,  gli  Ispettori  Tecnici, per il tramite del Provveditore agli
Studi, invitano  i  richiedenti,  ove  necessario,  a  provvedere  ad
eventuali  chiarimenti  e/o  integrazioni,  assegnando agli stessi il
termine  perentorio  di  20  giorni,  decorsi  i  quali   l'Ispettore
procedera'  comunque  a  puntuali conclusioni sulla propria attivita'
ispettiva.
       Il predetto incarico si rende preliminarmente  obbligatorio  e
necessario  al  fine di acquisire opportuni dati di valutazione sugli
elementi di fatto e di diritto dichiarati dagli  Enti  richiedenti  e
portati  a  corredo  della  domanda,  con  particolare  rigurdo  alla
effettiva funzionalita' dei locali e delle  attrezzature  didattiche,
alla pregressa esperienza di formazione, alla sussistenza dei fatti e
stati documentati.
(3)    -  Con  una  relazione  accompagnatoria  della  documentazione
acquisita ed esaminata, gli ispettori tecnici  incaricati  forniscono
ai Provveditori agli studi notizie sull'attivita' pregressa dell'Ente
richiedente,  sulla  valenza  sostanziale  dei  dati risultanti dalla
documentazione  prodotta  e  dai  riscontri  effettuati  in  loco   e
formulano, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato parere
circa  l'accoglibilita'  della domanda.   Non possono essere espressi
pareri parzialmente favorevoli o sfavorevoli, oppure condizionati: in
ciascuna di tali ipotesi i pareri  saranno  considerati  sfavorevoli.
(4)      -  Il  Provveditore  agli  studi  valuta  le  istanze  e  le
documentazioni  pervenute,  nonche'  la  congruita'  dei   contributi
finanziari  richiesti  ai  corsisti;  accerta  la presenza di tutti i
requisiti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e predispone, infine,
un  piano  di  approvazione,  anche  sulla  base  di  una   razionale
distribuzione territoriale dei corsi.
       Nei  soli casi in cui ricorrano i presupposti di leggittimita'
e di merito, lo stesso  Provveditore  agli  studi  emette  i  decreti
motivati,   da   notificare   agli   Enti   interessati,  di  formale
riconoscimento, con conseguente abilitazione al rilascio  dei  titoli
di  specializzazione  e,  nei  casi  in  cui  detti  presupposti  non
ricorrano, i provvedimenti motivati di reiezione della domanda.
       Il riconoscimento e' limitato esclusivamente ai  due  anni  di
durata  del  corso e con decorrenza dall'anno del provvedimento; esso
non e' ulteriormente spendibile per altri corsi, che lo  stesso  Ente
intenda  eventualmente  gestire  in  anni  successivi, per i quali e'
comunque    necessario    ulteriore    formale    provvedimento    di
riconoscimento.
(5)    -  La  domanda deve essere considerata accoglibile, secondo le
modalita' indicate nella presente ordinanza, alla sola condizione che
sia  stato  accertato  il  possesso   di   tutti   i   requisiti   di
ammissibilita'  e  validita'  di  cui  al  precedenti  art.  19 e, in
particolare, degli elementi attestati dalla  documentazione  indicata
dall'art.   20.   Non   potra'   essere   presa   in   considerazione
documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini di presentazione
della domanda, fatta salva quella richiesta per  acquisire  ulteriori
elementi istruttori di cui al precedente comma 2.
(6)   - Il provveditore agli studi non deve, pertanto, trasmettere al
Ministero - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I  -  le
istanze  presentate  e  la  relativa  documentazione,  bensi' il solo
elenco delle istanze medesime e copia dei  conseguenti  provvedimenti
motivati  di  accoglimento  o  di  diniego, nonche' il nominativo del
direttore e l'elenco dei docenti di ciascun corso  con  l'indicazione
della  relativa  qualifica  e  della residenza o sede di servizio ove
trattasi   di   dipendenti    dell'amministrazione    scolastica    o
universitaria.
(7)    -  Il  Provveditore  agli  studi,  nell'ambito  della  propria
attivita' di vigilanza  ovvero  a  seguito  delle  risultanze  emerse
nell'ambito  del  piano  nazionale  ispettivo,  nei casi di accertata
irregolarita' e/o inefficacia formativa dei corsi puo'  sospendere  o
revocare il riconoscimento del corso medesimo.