Art. 21 (Adempimenti dei Provveditori agli Studi) (1) - Il Provveditore agli studi con proprio preliminare decreto motivato, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile attraverso vari indici di riferimento (quali, ad esempio, il numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero dei docenti inclusi negli elenchi provinciali per il sostegno, il numero degli alunni H ed il loro rapporto con gli insegnanti H, le previste cessazioni dal servizio, il numero dei docenti che acquisiranno il titolo di specializzazione, ovvero altri elementi), decide di attivare o meno corsi di specializzazione statali - per i quali si applicano le procedure di cui al precedente art. 6- e/o corsi di specializzazione non statali, per i quali si applicano le procedure descritte dal presente titolo. (2) - Il Provveditore agli studi, ricevuta la domanda di riconoscimento da parte dei soggetti aventi titolo, attesta preliminarmente la tempestivita' della domanda stessa, che, se oltre i termini previsti, deve essere dichiarata irricevibile. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda lo stesso Provveditore deve affidare agli Ispettori Tecnici specifici incarichi istruttori, intesi ad accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del corso, di cui al precedente art. 19, nonche' la regolarita' e la validita' della documentazione prodotta. Nello svolgimento dell'incarico, che prevede necessariamente una visita ai locali da adibire allo svolgimento del corso, gli Ispettori Tecnici, per il tramite del Provveditore agli Studi, invitano i richiedenti, ove necessario, a provvedere ad eventuali chiarimenti e/o integrazioni, assegnando agli stessi il termine perentorio di 20 giorni, decorsi i quali l'Ispettore procedera' comunque a puntuali conclusioni sulla propria attivita' ispettiva. Il predetto incarico si rende preliminarmente obbligatorio e necessario al fine di acquisire opportuni dati di valutazione sugli elementi di fatto e di diritto dichiarati dagli Enti richiedenti e portati a corredo della domanda, con particolare rigurdo alla effettiva funzionalita' dei locali e delle attrezzature didattiche, alla pregressa esperienza di formazione, alla sussistenza dei fatti e stati documentati. (3) - Con una relazione accompagnatoria della documentazione acquisita ed esaminata, gli ispettori tecnici incaricati forniscono ai Provveditori agli studi notizie sull'attivita' pregressa dell'Ente richiedente, sulla valenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione prodotta e dai riscontri effettuati in loco e formulano, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato parere circa l'accoglibilita' della domanda. Non possono essere espressi pareri parzialmente favorevoli o sfavorevoli, oppure condizionati: in ciascuna di tali ipotesi i pareri saranno considerati sfavorevoli. (4) - Il Provveditore agli studi valuta le istanze e le documentazioni pervenute, nonche' la congruita' dei contributi finanziari richiesti ai corsisti; accerta la presenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e predispone, infine, un piano di approvazione, anche sulla base di una razionale distribuzione territoriale dei corsi. Nei soli casi in cui ricorrano i presupposti di leggittimita' e di merito, lo stesso Provveditore agli studi emette i decreti motivati, da notificare agli Enti interessati, di formale riconoscimento, con conseguente abilitazione al rilascio dei titoli di specializzazione e, nei casi in cui detti presupposti non ricorrano, i provvedimenti motivati di reiezione della domanda. Il riconoscimento e' limitato esclusivamente ai due anni di durata del corso e con decorrenza dall'anno del provvedimento; esso non e' ulteriormente spendibile per altri corsi, che lo stesso Ente intenda eventualmente gestire in anni successivi, per i quali e' comunque necessario ulteriore formale provvedimento di riconoscimento. (5) - La domanda deve essere considerata accoglibile, secondo le modalita' indicate nella presente ordinanza, alla sola condizione che sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti di ammissibilita' e validita' di cui al precedenti art. 19 e, in particolare, degli elementi attestati dalla documentazione indicata dall'art. 20. Non potra' essere presa in considerazione documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatta salva quella richiesta per acquisire ulteriori elementi istruttori di cui al precedente comma 2. (6) - Il provveditore agli studi non deve, pertanto, trasmettere al Ministero - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I - le istanze presentate e la relativa documentazione, bensi' il solo elenco delle istanze medesime e copia dei conseguenti provvedimenti motivati di accoglimento o di diniego, nonche' il nominativo del direttore e l'elenco dei docenti di ciascun corso con l'indicazione della relativa qualifica e della residenza o sede di servizio ove trattasi di dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria. (7) - Il Provveditore agli studi, nell'ambito della propria attivita' di vigilanza ovvero a seguito delle risultanze emerse nell'ambito del piano nazionale ispettivo, nei casi di accertata irregolarita' e/o inefficacia formativa dei corsi puo' sospendere o revocare il riconoscimento del corso medesimo.