Art. 13. Conservazione delle registrazioni 1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i sei mesi successivi a tale data.