Art. 14. Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi 1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a: a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonche' il rispetto dei calendari medesimi; b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonche' ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda; c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa; d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993 n. 81, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto. 2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono alle contestazioni nei confronti dei soggetti interessati e riferiscono senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto cui e' stata rivolta la contestazione. 3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati. 4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera d).