Art. 14.
    Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
  1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la
corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:
    a)  verificare  i  modi  di  definizione  dei   calendari   delle
trasmissioni  di  propaganda,  anche secondo le eventuali esigenze di
alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonche' il
rispetto dei calendari medesimi;
    b)  presenziare  agli  eventuali   sorteggi   previsti   per   la
definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle
varie  trasmissioni,  nonche'  ad  ogni  altro sorteggio previsto nei
codici  di  autoregolamentazione  delle  singole  emittenti  per   la
disciplina   di   qualsiasi   altro  aspetto  delle  trasmissioni  di
propaganda;
    c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei  criteri
enunciati  nel  codice  di  autoregolamentazione  per le presenze dei
giornalisti  nelle  trasmissioni   realizzate   nelle   forme   della
conferenza stampa;
    d)  verificare  il  rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 29 della  legge  25  marzo
1993  n. 81, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria
del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per  l'indirizzo
generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, per quanto
concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle  disposizioni
dettate per l'emittenza privata con il presente atto.
  2.  Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi
sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali
per i  servizi  radiotelevisivi  provvedono  alle  contestazioni  nei
confronti  dei  soggetti  interessati  e riferiscono senza indugio al
Garante ai  fini  delle  conseguenti  determinazioni  di  competenza,
fornendo  anche  ogni  utile  indicazione  in  ordine alle condizioni
economiche e patrimoniali  del  soggetto  cui  e'  stata  rivolta  la
contestazione.
  3.   Per  il  tempestivo  espletamento  dei  compiti  dei  comitati
regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano  direttamente  ad
essi,  senza  indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti
aventi  sede  o  domicilio   eletto   nell'ambito   territoriale   di
competenza,  corredandole  della relativa registrazione dei programmi
denunciati.
  4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni  collaborano,  a  richiesta,  anche  con  i
comitati   regionali   per  i  servizi  radiotelevisivi  e  procedono
comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al  Garante  le
violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera d).