Art. 28.
           (Medicinali per uso umano: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/39/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   che   il   Ministro  della  sanita'  trasmetta
annualmente  al  Parlamento una relazione sull'attivita' del servizio
di farmacovigilanza;
      b)  prevedere che il responsabile della immissione in commercio
di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunita' europea
precisando  che,  per  i  medicinali  gia'  autorizzati  alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo,  tale disposizione si
applica  in  occasione  del  rinnovo quinquennale dell'autorizzazione
all'immissione in commercio;
      c)  prevedere  che  la  Commissione  unica  del  farmaco di cui
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266,
predisponga  la  relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo
quanto stabilito dalla normativa comunitaria;
      d)   prevedere   che  le  tariffe  e  i  diritti  dovuti  dagli
interessati  per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione
in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni
gia'  concesse  non  siano  inferiori  a un decimo ne' superiori a un
quinto  degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea
di valutazione dei medicinali;
      e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona
responsabile  della  farmacovigilanza  e  il  relativo servizio; tale
responsabile  deve  essere  persona  distinta  dal  responsabile  del
servizio  scientifico  previsto  dal  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  541,  ma  deve  essere posto in condizione di usufruire di
tutti  i  dati  di  tale  servizio;  la  persona  responsabile  della
farmacovigilanza  esercita  le  sue  funzioni anche con riguardo alle
specialita'  medicinali  la  cui  commercializzazione  e' affidata ad
altre   imprese,   ai   sensi  dell'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo n. 541 del 1992;
      f)  prevedere  che  alle  modifiche  di minore rilevanza di una
autorizzazione  gia'  concessa  possa  provvedersi  mediante semplice
notifica  da  parte  dell'interessato, analogamente a quanto previsto
per  i  medicinali  disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio.
   2.  E'  istituito  presso  il  Ministero della sanita', nei limiti
degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato di previsione della spesa
dello  stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un
servizio   di   farmacovigilanza,   denominato  Dipartimento  per  la
valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi
di  rilevazione  e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al
fine  di  assicurare  la  sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il
responsabile  del  Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e
scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro
della   sanita'   in   conformita'   a  quelli  richiesti  a  livello
internazionale  tra  i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza
con  le  aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto
superiore  di  sanita',  della  Commissione  unica  del  farmaco, del
Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie
locali,  delle  aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale,
delle  farmacie,  delle  associazioni  dei consumatori, delle aziende
produttrici   e   degli   informatori  scientifici  dei  farmaci.  Il
Dipartimento   provvede  oltreche'  all'espletamento  di  ogni  altra
funzione  in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia'
di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui
all'articolo  4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
2  febbraio  1994,  n.  196,  alla  elaborazione  di studi e ricerche
sull'utilizzazione  dei  farmaci,  sulla  epidemiologia  e eziologia,
sulla  farmacovigilanza  attiva  e  sulla  interpretazione  dei  dati
ottenuti  nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione
per  la  farmacoepidemiologia  da  destinare  alle  regioni.  Con  il
regolamento   che   definisce   l'ordinamento  delle  competenze  del
Dipartimento   sono  modificate  in  conformita'  le  competenze  del
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196.
 
Note all'art. 28:
             -  La  direttiva  93/39/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          214 del 24 agosto 1993.
             -  Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  266  concerne   il
          riordinamento del Ministero della sanita'.
             -   Il   D.Lgs.   30  dicembre  1992,  n.  541  concerne
          l'attuazione  della  Direttiva  92/28/CEE  riguardante   la
          pubblicita' dei medicinali per uso umano.
             -  Il  regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22
          luglio  1993  stabilisce  le  procedure   comunitarie   per
          l'autorizzazione  e  la  vigilanza  dei  medicinali per uso
          umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea  di
          valutazione dei medicinali.