Art. 36.
         (Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
                  per animali: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE
della  Commissione  sara'  informata  ai  seguenti principi e criteri
direttivi:
      a)  assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo
per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
      b)   prevedere  precise  modalita'  per  la  loro  destinazione
rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
      c)  prevedere  idonee  ed  efficaci modalita' di vigilanza e di
controllo.
 
Nota all'art. 36:
             -  La  direttiva  93/74/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          273 del 22 settembre 1993.
             - La direttiva 94/39/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 10
          settembre 1994.