Art. 43 Altre sanzioni amministrative pecuniarie 1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonche' nei confronti dei relativi dipendenti, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 7, commi 2 e 3, e dell'articolo 10, comma 4, 19, 20, comma 1, 21, comma 2, 22, 23, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 24, comma 2, 25, commi 1 e 2, 26, comma 2, 27, commi 1 e 2, e 29, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. 3. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano altresi' ai soggetti che violano le norme dell'articolo 27, commi 3 e 4, nonche' ai soggetti che eseguono le comunicazioni previste dall'articolo 10, comma 3, con un ritardo non superiore a trenta giorni.