Art. 43
              Altre sanzioni amministrative pecuniarie

  1.  Ferma restando l'applicazione delle norme penali, nei confronti
di  coloro  che  svolgono  funzioni di amministrazione o di direzione
presso  imprese  d'investimento,  banche  o  altri soggetti abilitati
nonche'  nei  confronti  dei  relativi  dipendenti, e' applicabile la
sanzione   amministrativa  pecuniaria  da  lire  un  milione  a  lire
cinquanta  milioni  per  l'inosservanza delle norme degli articoli 7,
commi  2 e 3, e dell'articolo 10, comma 4, 19, 20, comma 1, 21, comma
2,  22,  23,  commi 1, 2, 5, 6 e 7, 24, comma 2, 25, commi 1 e 2, 26,
comma  2,  27,  commi  1  e  2,  e  29,  comma  1,  o  delle relative
disposizioni  generali  o  particolari impartite dalla CONSOB o dalla
Banca d'Italia.
  2.  Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
che  svolgono  funzioni  di controllo per la violazione delle norme e
delle  disposizioni  indicate  nel  medesimo  comma  o  per  non aver
vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri.
  3.  Le  sanzioni  previste  dal  comma  1  si applicano altresi' ai
soggetti  che violano le norme dell'articolo 27, commi 3 e 4, nonche'
ai  soggetti che eseguono le comunicazioni previste dall'articolo 10,
comma 3, con un ritardo non superiore a trenta giorni.