Art. 24. Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane 1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacita' motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimita' della porta di uscita. 2. Alle persone con ridotta capacita' motoria e' consentito l'accesso dalla porta di uscita. 3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere risevata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio. 4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote. 5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana. 6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Nota all'art. 24: - Il decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991, reca: "Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non deambulanti".