Art. 24.
       Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
 1. Sui mezzi di  trasporto  tranviario,  filoviario,  metropolitano,
devono  essere  riservati  a  persone  con limitate capacita' motorie
deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimita' della  porta  di
uscita.
 2.   Alle  persone  con  ridotta  capacita'  motoria  e'  consentito
l'accesso dalla porta di uscita.
 3. All'interno di almeno un autovettura del  convoglio  deve  essere
risevata   una  piattaforma  di  spazio  sufficientemente  ampio  per
permettere lo stazionamento di sedia a ruote,  senza  intralciare  il
passaggio.
 4.  Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della  sedia  a
ruote.
 5.  Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e
lo stazionamento su sedia  a  ruote,  anche  con  l'installazione  di
idonei  ascensori  e  rampe  a  seconda  dei  dislivelli,  al fine di
consentire alle persone non deambulanti di accedere  con  la  propria
sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
 6.  I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad
uso pubblico devono rispondere alle  caratteristiche  costruttive  di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
 
          Nota all'art. 24:
            -  Il  decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991,
          reca: "Caratteristiche costruttive dei veicoli  adibiti  al
          trasporto  in  comune  di  persone, sia ad uso pubblico che
          privato, con numero di posti superiore  ad  otto  oltre  il
          conducente,  destinati  al  trasporto sia contemporaneo che
          esclusivo  di  passeggeri  a  ridotta   capacita'   motoria
          ancorche' non deambulanti".