Art. 25.
                      Treni, stazioni, ferrovie
 1. Le  principali  stazioni  ferroviarie  devono  essere  dotate  di
passerelle,  rampe  mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine
di facilitare l'accesso alle stesse ed  ai  treni  alle  persone  con
difficolta'  di  deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze
tecniche degli impianti  ferroviari  e'  consentito  il  superamento,
mediante  rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In
assenza di rampe,  ascensori,  o  altri  impianti  necessari  per  un
trasferimento  da  un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a
ruote  puo'  utilizzare  i  passaggi  di  servizio  a  raso   purche'
accompagnato  da  personale di stazione appositamente autorizzato, ad
integrazione  di  quanto  previsto  dall'art.  21  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
 2.  Il  sistema  di  chiamata  per  l'espletamento  del  servizio di
assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere  realizzato
nelle  principali  stazioni  presenziate  dal  personale ferroviario,
mediante   l'attivazione   di   appositi   centri    di    assistenza
opportunamente pubblicizzati.
 3.  Per  consentire  la  sistemazione  del disabile su sedia a ruote
all'interno delle carrozze  ferroviarie  deve  essere  opportunamente
attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di
alcuni treni in circolazione su linee principali.
 4.  L'ente che gestisce il servizio e' tenuto ad evidenziare i treni
ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle
stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
 5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti  a
sedere  per  le  persone  con  ridotta o impedita capacita' motoria o
sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale  sedia  a  ruote  e'
consentito   in  relazione  alle  caratteristiche  del  materiale  in
composizione al treno.
 6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni  fornite
dal  dipartimento per la famiglia e la solidarieta' sociale definisce
d'intesa  con  quest'ultimo  e  tenute   presenti   le   peculiarita'
dell'esercizio  ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione,
le relative modalita' di finanziamento nonche' i criteri di copertura
dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui  al
presente  articolo,  entro  i  limiti  degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
 7. Le norme del presente regolamento non  sono  vincolanti  per  gli
edifici   e   per   gli  impianti  delle  stazioni  e  delle  fermate
impresenziate, sprovviste cioe' di personale ferroviario sia  in  via
temporanea che in via permanente.
 
          Nota all'art. 25:
            -  Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove forme  in  materia
          di  polizia,  sicurezza  e regolarita' dell'esercizio delle
          ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' il seguente:
            "Art. 21. - Nelle stazioni  e  fermate  e'  vietato  alle
          persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
            Ove  non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi,
          l'attraversamento e' ammesso solo  nei  punti  stabiliti  e
          attenendosi alle avvertenze specifiche.
            E'  vietato,  comunque,  attraversare  un  binario quando
          sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva
          od altro materiale mobile.
            E' vietato inoltre attraversare  i  binari  in  immediata
          vicinanza  dei  veicoli  fermi, oppure introducendosi negli
          stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati  o
          disgiunti.
            Puo'  essere,  pero', consentito di attraversare i binari
          fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro  estremita',
          quando cio' sia indespensabile per il servizio viaggiatori,
          con l'osservanza delle avvertenze del personale.
            I  trasgressori  alle  suddette  norme sono soggetti alla
          sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
            Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti  commi
          ai   servizi   di  pubblico  trasporto  diversi  da  quelli
          ferroviari  e  tramviari  in  sede  propria,  si  intendono
          sostituiti  ai  binari  le  piste,  corsie  o  vie di corsa
          caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano
          alle fermate su pubbliche vie delle  autolinee  e  filovie,
          nonche' alle ferrovie e tramvie in sede promiscua".