Art. 25. Treni, stazioni, ferrovie 1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficolta' di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari e' consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote puo' utilizzare i passaggi di servizio a raso purche' accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati. 3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali. 4. L'ente che gestisce il servizio e' tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale". 5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote e' consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno. 6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarieta' sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarita' dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalita' di finanziamento nonche' i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioe' di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove forme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' il seguente: "Art. 21. - Nelle stazioni e fermate e' vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento e' ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche. E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile. E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti. Puo' essere, pero', consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremita', quando cio' sia indespensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale. I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000. Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonche' alle ferrovie e tramvie in sede promiscua".