Art. 26.
          Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
 1. Le aperture dei portelloni di accesso  a  bordo  impiegabili  per
persone  con impedita capacita' motoria o sensoriale, trasportate con
autovettura  o  sedia  a  ruote,  devono  avere  dimensioni  adeguate
all'agevole   passaggio  dell'autovettura  o  sedia  a  ruote  e  non
presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia  a
ruote e' richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
 2.  Le  rampe  o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere
pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che
non siano adottati speciali accorgimenti  per  garantirne  la  sicura
agibilita' per l'incolumita' delle persone.
 3.  La  zona  di  ponte  ove  si  accede  a bordo deve permettere il
passaggio fino all'area degli  alloggi  destinati  alle  persone  con
impedita  capacita'  motoria  o  sensoriale con percorso sullo stesso
ponte, ovvero fino all'ascensore od alla  rampa,  nel  caso  che  gli
alloggi  siano  su  altro  ponte.  In  tal  caso  la  zona antistante
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali  da  permettere  lo
sbarco  della  persona  con  impedita  capacita' motoria o sensoriale
dall'autovettura, e il trasferimento su sedia  a  ruote,  nonche'  la
manovra di essa.
 4.  Il  percorso  di  cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere
privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al
5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote  non
inferiore  ad  1,50  m.  La  zona di ponte corrispondente deve essere
rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili
devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
 5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie  a  ruote  devono
avere  le  caratteristiche  rispondenti  alle  norme dell'art. 15. Le
rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di
emergenza, devono avere le  caratteristiche  rispondenti  alle  norme
dell'art.  7  del  presente  regolamento.  Ascensori  e  rampe devono
sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
 6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un  solo  ponte,
deve  essere  tale  da  consentire,  in caso di emergenza, un agevole
accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi,
passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi
di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di  larghezza
non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra;
pavimenti  antisdrucciolevoli  nelle zone di passaggio; apparecchi di
segnalazione per chiamata del  personale  di  servizio  addetto  alle
persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale; locali
igienici  riservati  alle  stesse  persone,  rispondenti  alle  norme
dell'art.  15.
 7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o  a
sostentamento  dinamico  quali  aliscafi,  catamarani,  SES,  le  cui
dimensioni  sono  tali  da  non  rendere  ragionevole  e  praticabile
l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.