Art. 28.
                            Aerostazioni
 1. Ogni  aeroporto  deve  essere  dotato  di  appositi  sistemi  per
consentire  un  percorso  continuo e senza ostacoli dall'aerostazione
all'interno  dell'aereo  o  viceversa.  Qualora  non  siano  presenti
pontili   di  imbarco,  l'accesso  all'aeromobile  e'  assicurato  da
elevatore a cabina chiusa.
 2. Le strutture esterne  connesse  agli  edifici  debbono  avere  le
caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne
degli  edifici  aperti  al  movimento dei passeggeri debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
 3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione  di
sedie  a  ruote  per  garantire,  per  quanto  possibile,  l'autonoma
circolazione del passeggero disabile.