Art. 32. 
 
  1. Sono abrogate, dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 
 
                              SCALFARO 
    

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Di   Pietro,  Ministro  dei  lavori
                                  pubblici
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  Burlando, Ministro dei trasporti  e
                                  della navigazione
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Maccanico, Ministro delle  poste  e
                                  delle telecomunicazioni

    
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996 
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio 9. 
 
          Nota all'art. 32: 
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1978,  n.  384,  approvava  il  regolamento  di  attuazione
          dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  a  favore
          dei mutilati e  invalidi  civili  in  materia  di  barriere
          architettoniche e trasporti pubblici. 
 
 
                              ------------------- 
 
 
                                                            Appendice 
 
          "DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14  giugno  1989,
          n. 236. 
            Prescrizioni    tecniche    necessarie    a     garantire
          l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'  degli
          edifici  privati  e  di  edilizia   residenziale   pubblica
          sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
          dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
                        IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
            Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; 
            Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 
            Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          aprile 1978, n. 384; 
            Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
            Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
            Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  ai   sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                                   E m a n a 
 
                             il seguente decreto: 
 
                     REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 
                       DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 
          Prescrizioni    tecniche     necessarie     a     garantire
          l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'  degli
          edifici  privati  e  di  edilizia   residenziale   pubblica
                           sovvenzionata e agevolata 
 
                                    Capo I 
                                  GENERALITA' 
 
                                    Art. 1. 
                             Campo di applicazione 
 
            Le norme contenute nel presente decreto si applicano: 
            1)   agli   edifici   privati   di   nuova   costruzione,
          residenziali  e  non,  ivi  compresi  quelli  di   edilizia
          residenziale convenzionata; 
            2)  agli  edifici  di  edilizia   residenziale   pubblica
          sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; 
            3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui  ai
          precedenti punti  1)  e  2),  anche  se  preesistenti  alla
          entrata in vigore del presente decreto; 
            4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di  cui
          ai punti precedenti. 
 
                                    Art. 2. 
                                  Definizioni 
 
            Ai fini del presente decreto: 
            A) Per barriere architettoniche si intendono: 
            a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio  per  la
          mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che,  per
          qualsiasi causa, hanno  una  capacita'  motoria  ridotta  o
          impedita in forma permanente o temporanea; 
            b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque  la
          comoda e sicura  utilizzazione  di  parti,  attrezzature  o
          componenti; 
            c)  la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni   che
          permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei  luoghi
          e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per
          i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 
            B) Per unita' ambientale si intende uno spazio elementare
          e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attivita'
          compatibili tra loro. 
            C) Per unita' imobiliare si intende una unita' ambientale
          suscettibile di autonomo godimento  ovvero  un  insieme  di
          unita' ambientali funzionalmente connesse, suscettibile  di
          autonomo godimento. 
            D) Per edificio si intende una unita' immobiliare  dotata
          di autonomia funzionale,  ovvero  un  insieme  autonomo  di
          unita' immobiliari funnalmente e/o fisicamente connesse tra
          loro. 
            E) Per parti comuni  dell'edificio  si  intendono  quelle
          unita'   ambientali   che   servono   o   che    connettono
          funzionalmente piu' unita' immobiliari. 
            F) Per spazio esterno si intende  l'insieme  degli  spazi
          aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o  di
          piu'  edifici  ed  in  particolare  quelli  interposti  tra
          l'edificio o gli edifici e la viabilita' pubblica o di  uso
          pubblico. 
            G) Per accessibilita' si intende la  possibilita',  anche
          per persone con ridotta  o  impedita  capacita'  motoria  o
          sensoriale, di raggiungere  l'edificio  e  le  sue  singole
          unita' immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente  e
          di fruirne spazi e attrezzature in condizioni  di  adeguata
          sicurezza e autonomia. 
            H) Per visitabilita' si intende la possibilita', anche da
          parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o
          sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno
          un servizio igienico di ogni unita' immobiliare. Sono spazi
          di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo  dell'alloggio
          e quelli dei luoghi di lavoro, servizio  ed  incontro,  nei
          quali il cittadino entra in rapporto con  la  funzione  ivi
          svolta. 
            I)  Per  adattabilita'  si  intende  la  possibilita'  di
          modificare nel tempo lo spazio costruito a costi  limitati,
          allo  scopo  di  renderlo  completamente   ed   agevolmente
          fruibile anche da parte di persone con ridotta  o  impedita
          capacita' motoria o sensoriale. 
            L)  Per  ristrutturazione  di  edifici  si   intende   la
          categoria di intervento definita al  titolo  IV,  art.  31,
          lettera d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978. 
            M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti
          necessari a rendere  gli  spazi  costruiti  o  di  progetto
          conformi ai requisiti del presente decreto. 
            N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
          successive modificazioni. 
 
 
                                    Capo II 
                           CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 
                                    Art. 3. 
                       Criteri generali di progettazione 
 
            3.1 In relazione alle finalita' delle presenti  norme  si
          considerano tre livelli di qualita' dello spazio costruito. 
            L'accessibilita' esprime il piu' alto livello  in  quanto
          ne consente la totale fruizione nell'immediato. 
            La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita'
          limitato ad una parte piu' o meno  estesa  dell'edificio  o
          delle unita' immobiliari, che consente comunque  ogni  tipo
          di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta  o
          impedita capacita' motoria o sensoriale. 
            La  adattabilita'  rappresenta  un  livello  ridotto   di
          qualita',  potenzialmente  suscettibile,   per   originaria
          previsione progettuale, di  trasformazione  in  livello  di
          accessibilita';     l'adattabilita'      e',      pertanto,
          un'accessibilita' differita. 
            3.2 L'accessibilita' deve  essere  garantita  per  quanto
          riguarda: 
            a)  gli  spazi  esterni;  il   requisito   si   considera
          soddisfatto  se  esiste  almeno  un  percorso   agevolmente
          fruibile anche da parte di persone con ridotte  o  impedite
          capacita' motorie o sensoriali; 
            b) le parti comuni. 
            Negli edifici residenziali con non piu'  di  tre  livelli
          fuori terra e' consentita la  deroga  all'installazione  di
          meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
          servoscala, purche' sia assicurata  la  possibilita'  della
          loro installazione in un tempo successivo.  L'ascensore  va
          comunque installato in tutti i casi in cui  l'accesso  alla
          piu' alta  unita'  immobiliare  e'  posto  oltre  il  terzo
          livello,  ivi  compresi  eventuali  livelli  interrati  e/o
          porticati. 
            3.3 Devono inoltre essere accessibili: 
            a) almeno il 5% degli alloggi previsti  negli  interventi
          di edilizia residenziale sovvenzionata, con  un  minimo  di
          una unita' immobiliare  per  ogni  intervento.  Qualora  le
          richieste  di  alloggi  accessibili  superino  la  suddetta
          quota,   alle   richieste   eccedenti   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; 
            b) gli ambienti  destinati  ad  attivita'  sociali,  come
          quelle scolastiche,  sanitarie,  assistenziali,  culturali,
          sportive; 
            c) gli edifici sedi di aziende o  imprese  soggette  alla
          normativa sul collocamento obbligatorio, secondo  le  norme
          specifiche di cui al punto 4.5. 
            3.4  Ogni  unita'  immobiliare,  qualsiasi  sia  la   sua
          destinazione,  deve  essere  visitabile,  fatte  salve   le
          seguenti precisazioni: 
            a)  negli  edifici  residenziali   non   compresi   nelle
          precedenti  categorie  il  requisito  di  visitabilita'  si
          intende  soddisfatto  se  il  soggiorno  o  il  pranzo,  un
          servizio igienico ed i relativi  percorsi  di  collegamento
          interni alle unita' immobiliari sono accessibili; 
            b) nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli
          all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i
          circoli privati, e in quelle di ristorazione, il  requisito
          della visitabilita' si intende soddisfatto  se  almeno  una
          zona riservata al pubblico, oltre a un  servizio  igienico,
          sono  accessibili;  deve  essere   garantita   inoltre   la
          fruibilita'  degli  spazi  di  relazione  e   dei   servizi
          previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; 
            c) nelle unita' immobiliari sedi di  attivita'  ricettive
          il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto  se
          tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di
          zone   all'aperto   destinate   al   soggiorno   temporaneo
          determinato in base alle disposizioni di  cui  all'art.  5,
          sono accessibili; 
            d) nelle unita' immobiliari sedi di  culto  il  requisito
          della visitabilita' si intende soddisfatto  se  almeno  una
          zona  riservata  ai  fedeli  per  assistere  alle  funzioni
          religiose e' accessibile; 
            e) nelle unita' immobiliari sedi di attivita'  aperte  al
          pubblico,  il  requisito  della  visitabilita'  si  intende
          soddisfatto se, nei casi in  cui  sono  previsti  spazi  di
          relazione nei quali il cittadino entra in rapporto  con  la
          funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in  tal  caso
          deve essere prevista l'accessibilita' anche  ad  almeno  un
          servizio igienico. 
            Nelle unita' immobiliari  sedi  di  attivita'  aperte  al
          pubblico,  di  superficie  netta  inferiore  a  250  mq  il
          requisito della visitabilita'  si  intende  soddisfatto  se
          sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le
          sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con
          la funzione ivi svolta; 
            f) nei luoghi di lavoro sedi di attivita' non  aperte  al
          pubblico e non soggette  alla  normativa  sul  collocamento
          obbligatorio, e' sufficiente che sia  soddisfatto  il  solo
          requisito dell'adattabilita'; 
            g) negli edifici residenziali unifamiliari ed  in  quelli
          plurifamiliari privi di parti comuni,  e'  sufficiente  che
          sia soddisfatto il solo requisito  dell'adattabilita'.  3.5
          Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione,
          deve essere adattabile per tutte le parti e componenti  per
          le quali non e'  gia'  richiesta  l'accessibilita'  e/o  la
          visitabilita',  fatte  salve  le  deroghe  consentite   dal
          presente decreto. 
 
                                    Art. 4. 
                 Criteri di progettazione per l'accessibilita' 
 
            4.1 Unita' ambientali e loro componenti. 
            4.1.1 Porte 
            Le porte di accesso  di  ogni  unita'  ambientale  devono
          essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da
          consentire un agevole transito anche da parte di persona su
          sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e
          retrostanti devono essere complanari. 
            Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e
          retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con
          la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. 
            Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano  della
          porta di accesso di una unita'  immobiliare,  ovvero  negli
          interventi  di  ristrutturazione,  purche'   questi   siano
          contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito  di
          una   persona   su   sedia   a   ruote.   Per   dimensioni,
          posizionamento e manovrabilita' la porta deve  essere  tale
          da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi
          i lati di utilizzo; sono consigliabili porte  scorrevoli  o
          con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte non
          fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte  vetrate
          devono    essere    facilmente    individuabili    mediante
          l'apposizione  di  opportuni  segnali.  Sono  da  preferire
          maniglie  del  tipo  a  leva  opportunamente   curvate   ed
          arrotondate. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.1). 
            4.1.2 Pavimenti 
            I  pavimenti  devono  essere  di  norma   orizzontali   e
          complanari  tra  loro  e,  nelle  parti  comuni  e  di  uso
          pubblico, non sdrucciolevoli. 
            Eventuali differenze di livello devono  essere  contenute
          ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo
          da non costituire ostacolo al transito di  una  persona  su
          sedia a ruote. 
            Nel primo  caso  si  deve  segnalare  il  dislivello  con
          variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie  deve
          essere arrotondato. 
            Nelle parti comuni dell'edificio, si deve  provvedere  ad
          una  chiara  individuazione  dei  percorsi,   eventualmente
          mediante una adeguata differenziazione nel materiale e  nel
          colore delle pavimentazioni. 
            I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie
          con vuoti  tali  da  non  costituire  ostacolo  o  pericolo
          rispetto a ruote, bastoni di sostegno,  etc.;  gli  zerbini
          devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.2). 
            4.1.3 Infissi esterni 
            Le porte, le finestre e le porte-finestre  devono  essere
          facilmente utilizzabili anche  da  persone  con  ridotte  o
          impedite capacita' motorie o sensoriali. 
            I  meccanismi  di  apertura  e  chiusura  devono   essere
          facilmente manovrabili e  percepibili  e  le  parti  mobili
          devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. 
            Ove possibile  si  deve  dare  preferenza  a  finestre  e
          parapetti che consentono  la  visuale  anche  alla  persona
          seduta.  Si  devono  comunque  garantire  i  requisiti   di
          sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.3). 
            4.1.4 Arredi fissi 
            La disposizione degli arredi fissi nell'unita' ambientale
          deve essere tale da consentire il transito della persona su
          sedia a ruote  e  l'agevole  utilizzabilita'  di  tutte  le
          attrezzature in essa contenute. Dev'essere  data  peferenza
          ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi. 
            Le cassette per la posta devono  essere  ubicate  ad  una
          altezza tale da permetterne un uso agevole anche a  persona
          su sedia a ruote. 
            Per assicurare  l'accessibilita'  gli  arredi  fissi  non
          devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento
          di attivita' anche  da  parte  di  persone  con  ridotte  o
          impedite capacita' motorie. 
            In particolare: 
            i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali
          operazioni del pubblico devono essere predisposti  in  modo
          che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su
          sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi; 
            nel caso di  adozione  di  bussole,  percorsi  obbligati,
          cancelletti  a  spinta  etc.,  occorre  che  questi   siano
          dimensionati  e  manovrabili  in  modo  da   garantire   il
          passaggio di una sedia a ruote; 
            eventuali sistemi di apertura e chiusura, se  automatici,
          devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole
          passaggio anche a disabili su sedia a ruote; 
            ove necessario deve essere predisposto un  idoneo  spazio
          d'attesa con posti a sedere. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.4). 
            4.1.5 Terminali degli impianti 
            Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e
          i rubinetti di arresto delle  varie  utenze,  i  regolatori
          degli impianti di riscaldamento e condizionamento,  nonche'
          i campanelli, pulsanti di  comando  e  i  citofoni,  devono
          essere, per tipo e posizione planimetrica  ed  altimetrica,
          tali da permettere un uso  agevole  anche  da  parte  della
          persona  su  sedia  a  ruote;   devono,   inoltre,   essere
          facilmente individuabili  anche  in  condizioni  di  scarsa
          visibilita' ed essere protetti dal danneggiamento per urto. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.5). 
            4.1.6 Servizi igienici 
            Nei  servizi  igienici  devono  essere   garantite,   con
          opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia  a
          ruote  necessarie  per  l'utilizzazione  degli   apparecchi
          sanitari. 
            Deve essere garantito in particolare: 
            lo spazio necessario per  l'accostamento  laterale  della
          sedia a ruote alla tazza e, ove presenti,  al  bidet,  alla
          doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; 
            lo spazio necessario per  l'accostamento  frontale  della
          sedia a ruote  al  lavabo,  che  deve  essere  del  tipo  a
          mensola; 
            la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di
          emergenza posto in prossimita' della tazza e della vasca. 
            Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e,
          ove prevista, con erogazione  dell'acqua  calda  regolabile
          mediante miscelatori termostatici, e a porte  scorrevoli  o
          che aprono verso l'esterno. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.6). 
            4.1.7 Cucine 
            Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di
          erogazione, devono essere  preferibilmente  disposti  sulla
          stessa parete  o  su  pareti  contigue.  Al  di  sotto  dei
          principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto  un
          vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche  da
          parte della persona su sedia a ruote.  (Per  le  specifiche
          vedi 8.1.7). 
            4.1.8 Balconi e terrazze 
            La soglia interposta tra balcone o  terrazza  e  ambiente
          interno  non  deve  presentare  un   dislivello   tale   da
          costituire ostacolo al transito di una persona su  sedia  a
          ruote. E' vietato  l'uso  di  porte-finestre  con  traversa
          orizzontale a  pavimento  di  altezza  tale  da  costituire
          ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno  una  porzione
          di balcone o terrazza, prossima alla  porta-finestra,  deve
          avere una profondita' tale  da  consentire  la  manovra  di
          rotazione della sedia a ruote. 
            Ove possibile si deve dare  preferenza  a  parapetti  che
          consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo
          contemporaneamente i requisiti di  sicurezza  e  protezione
          dalle cadute verso l'esterno. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.8). 
            4.1.9 Percorsi orizzontali 
            Corridoi e passaggi devono  presentare  andamento  quanto
          piu' possibile continuo e con variazioni di  direzione  ben
          evidenziate. 
            I corridoi non devono presentare variazioni  di  livello;
          in caso contrario queste devono  essere  superate  mediante
          rampe. 
            La larghezza del corridoio e del  passaggio  deve  essere
          tale da garantire il facile accesso alle unita'  ambientali
          da esso servite e in punti non eccessivamente distanti  tra
          loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad
          una persona su sedia a ruote. 
            Il  corridoio  comune  posto  in  corrispondenza  di   un
          percorso  verticale   (quale   scala,   rampa,   ascensore,
          servoscala,  piattaforma  elevatrice)  deve  prevedere  una
          piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o  piano
          di arrivo  dei  collegamenti  verticali,  dalla  quale  sia
          possibile accedere  ai  vari  ambienti,  esclusi  i  locali
          tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.9). 
            4.1.10 Scale 
            Le scale  devono  presentare  un  andamento  regolare  ed
          omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti
          possibile e' necessario mediare ogni  variazione  del  loro
          andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.  Per
          ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata
          e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso
          numero di gradini, caratterizzati da un  corretto  rapporto
          tra alzata e pedata. 
            Le porte con apertura verso la  scala  devono  avere  uno
          spazio antistante di adeguata profondita'. 
            I  gradini  delle   scale   devono   avere   una   pedata
          antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare  e
          con  un  profilo   preferibilmente   continuo   a   spigoli
          arrotondati. 
            Le  scale  devono  essere  dotate  di  parapetto  atto  a
          costituire  difesa  verso  il  vuoto  e  di  corrimano.   I
          corrimano  devono  essere   di   facile   prendibilita'   e
          realizzati con materiale resistente e non tagliente. 
            Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico
          devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 
            1) la larghezza  delle  rampe  e  dei  pianerottoli  deve
          permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed  il
          passaggio orizzontale di una barella con  una  inclinazione
          massima del 15% lungo l'asse longitudinale; 
            2) la lunghezza delle rampe  deve  essere  contenuta;  in
          caso contrario si deve interporre un ripiano  in  grado  di
          arrestare la caduta di un corpo umano; 
            3) il corrimano deve  essere  installato  su  entrambi  i
          lati; 
            4) in caso  di  utenza  prevalente  di  bambini  si  deve
          prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata; 
            5) e' preferibile una illuminazione naturale laterale. Si
          deve dotare la  scala  di  una  illuminazione  artificiale,
          anche essa laterale, con comando individuabile  al  buio  e
          disposto su ogni pianerottolo; 
            6)  Le  rampe   di   scale   devono   essere   facilmente
          percepibili, anche per i non vedenti. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.10). 
            4.1.11 Rampe 
            La pendenza di una rampa va  definita  in  rapporto  alla
          capacita' di una persona su sedia a ruote di superarla e di
          percorrerla senza affaticamento  anche  in  relazione  alla
          lunghezza  della  stessa.  Si  devono  interporre   ripiani
          orizzontali di riposo  per  rampe  particolarmente  lunghe.
          Valgono in generale per le rampe  accorgimenti  analoghi  a
          quelli definiti per le scale. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11). 
            4.1.12 Ascensore 
            L'ascensore deve avere una cabina  di  dimensioni  minime
          tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a
          ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo
          automatico e di dimensioni  tali  da  permettere  l'accesso
          alla sedia a ruote. 
            Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato  di
          idoneo  meccanismo  (come  cellula  fotoelettrica,  costole
          mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso
          di ostruzione del vano porta. 
            I  tempi  di  apertura  e  chiusura  delle  porte  devono
          assicurare un agevole e  comodo  accesso  alla  persona  su
          sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina  ai  piani  di
          fermata deve avvenire con porte chiuse.  La  bottoniera  di
          comando interna ed esterna deve avere il comando piu'  alto
          ad un'altezza adeguata alla persona su  sedia  a  ruote  ed
          essere idonea ad un uso agevole da parte dei  non  vedenti.
          Nell'interno della cabina devono essere posti un  citofono,
          un campanello d'allarme, un segnale luminoso  che  confermi
          l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme,
          una luce di emergenza. 
            Il ripiano di fermata,  anteriormente  alla  porta  della
          cabina deve avere una profondita'  tale  da  contenere  una
          sedia  a  ruote  e  consentirne   le   manovre   necessarie
          all'accesso. 
            Deve essere garantito  un  arresto  ai  piani  che  renda
          complanare  il  pavimento  della  cabina  con  quello   del
          pianerottolo. 
            Deve essere prevista la segnalazione  sonora  dell'arrivo
          al piano e  un  dispositivo  luminoso  per  segnalare  ogni
          eventuale stato di allarme. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.12). 
            4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice 
            Per  servoscala  e  pittaforma  elevatrice  si  intendono
          apparecchiature atte a consentire,  in  alternativa  ad  un
          ascensore  o  rampa  inclinata,  il   superamento   di   un
          dislivello a  persone  con  ridotta  o  impedita  capacita'
          motoria. 
            Tali apparecchiature sono consentite in  via  alternativa
          ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare
          differenze di quota contenute. 
            Fino  all'emanazione  di  una  normativa   specifca,   le
          apparecchiature  stesse  devono  essere  rispondenti   alle
          specifiche di cui al  punto  8.1.13;  devono  garantire  un
          agevole accesso e stazionamento  della  persona  in  piedi,
          seduta o su sedia a ruote,  e  agevole  manovrabilita'  dei
          comandi e sicurezza sia delle persone  trasportate  che  di
          quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura
          in movimento. 
            A tal fine  le  suddette  apparecchiature  devono  essere
          dotate    di    sistemi    anticaduta,     anticesoiamento,
          antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire
          sicurezze  di  movimento,  meccaniche,  elettriche   e   di
          comando. 
            Lo  stazionamento  dell'apparecchiatura   deve   avvenire
          preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso
          la parete o incassata nel pavimento. 
            Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione  di
          partenza che di arrivo, deve avere una profondita' tale  da
          consentire un agevole accesso o  uscita  da  parte  di  una
          persona su sedia a ruote. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.13) 
            4.1.14 Autorimesse 
            Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli
          spazi esterni e  con  gli  apparecchi  di  risalita  idonei
          all'uso da parte della persona su sedia a ruote. 
            Lo spazio  riservato  alla  sosta  delle  autovetture  al
          servizio delle persone disabili deve avere dimensioni  tali
          da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di
          trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali
          orizzontali e verticali. 
            (Per le specifiche vedi 8.1.13). 
            4.2 Spazi esterni 
            4.2.1 Percorsi 
            Negli spazi esterni e sino  agli  accessi  degli  edifici
          deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente  in
          piano con caratteristiche tali da consentire  la  mobilita'
          delle persone con ridotte o impedite capacita'  motorie,  e
          che  assicuri  loro  la   utilizzabilita'   diretta   delle
          attrezature dei parcheggi e dei servizi posti  all'esterno,
          ove previsti. 
            I percorsi devono presentare  un  andamento  quanto  piu'
          possibile semplice e regolare in relazione alle  principali
          direttrici di  accesso  ed  essere  privi  di  strozzature,
          arredi,  ostacoli  di  qualsiasi  natura  che  riducano  la
          larghezza  utile  di  passaggio  o  che   possano   causare
          infortuni. La loro larghezza deve essere tale da  garantire
          la mobilita' nonche', in punti non eccessivamente  distanti
          tra loro, anche l'inversione di  marcia  da  parte  di  una
          persona su sedia a ruote. 
            Quando un percorso pedonale  sia  adiacente  a  zone  non
          pavimentate,  e'  necessario   prevedere   un   ciglio   da
          realizzare con materiale  atto  ad  assicurare  l'immediata
          percezione visiva nonche' acustica se percosso con bastone. 
            Le eventuali variazioni di livello  dei  percorsi  devono
          essere  raccordate  con  lievi  pendenze  ovvero   superate
          mediante rampe in presenza o meno di eventuali  gradini  ed
          evidenziate con variazioni cromatiche. 
            In particolare, ogni qualvolta il  percorso  pedonale  si
          raccorda con il livello stradale, o  e'  interrotto  da  un
          passo  carrabile,  devono  predisporsi  rampe  di  pendenza
          contenuta  e  raccordate  in  maniera  continua  col  piano
          carrabile, che consentano  il  passaggio  di  una  sedia  a
          ruote. 
            Le intersezioni tra percorsi pedonali  e  zone  carrabili
          devono  essere  opportunamente  segnalate  anche   ai   non
          vedenti. 
            (Per le specifiche vedi 8.2.1). 
            4.2.2 Pavimentazione 
            La  pavimentazione  del  percorso  pedonale  deve  essere
          antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli
          elementi  costituenti  una  pavimentazione  devono   essere
          contenute in maniera tale da  non  costituire  ostacolo  al
          transito di una persona su sedia a ruote. 
            I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie
          con vuoti tali  da  non  costituire  ostacolo  o  pericolo,
          rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. 
            (Per le specifiche vedi 8.2.2). 
            4.2.3 Parcheggi 
            Si considera accessibile un  parcheggio  complanare  alle
          aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe
          a idonei apparecchi di sollevamento. 
            Lo spazio riservato alla sosta  delle  autovetture  delle
          persone disabili deve avere le  stesse  caratteristiche  di
          cui al punto 4.1.14. (Per le specifiche vedi 8.2.3). 
            4.3 Segnaletica 
            Nelle  unita'   immobiliari   e   negli   spazi   esterni
          accessibili devono essere installati, in posizioni tali  da
          essere agevolmente visibili, cartelli  di  indicazione  che
          facilitino  l'orientamento  e  la  fruizione  degli   spazi
          costruiti  e  che  forniscano  una  adeguata   informazione
          sull'esistenza    degli    accorgimenti    previsti     per
          l'accessibilita' di persone ad impedite o ridotte capacita'
          motorie;  in  tale  caso  i  cartelli   indicatori   devono
          riportare anche il simbolo internazionale di accessibilita'
          di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 
            I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo
          devono essere facilmente leggibili. 
            Negli edifici aperti al pubblico deve essere  predisposta
          una  adeguata  segnaletica   che   indichi   le   attivita'
          principali  ivi  svolte  ed  i   percorsi   necessari   per
          raggiungerle. 
            Per i non vedenti  e'  opportuno  predisporre  apparecchi
          fonici per dette indicazioni,  ovvero  tabelle  integrative
          con scritte in Braille. Per facilitarne  l'orientamento  e'
          necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili
          in quantita' sufficiente ed in posizione adeguata. 
            In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere  resa
          immediatamente avvertibile  anche  tramite  accorgimenti  e
          mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle
          visive. 
            4.4 Strutture sociali 
            Nelle  strutture  destinate  ad  attivita'  sociali  come
          quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali,  culturali  e
          sportive, devono essere rispettate quelle  prescrizioni  di
          cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il  requisito
          di accessibilita'. Limitatamente ai  servizi  igienici,  il
          requisito si intende  soddisfatto  se  almeno  un  servizio
          igienico  per   ogni   livello   utile   dell'edificio   e'
          accessibile  alle  persone  su  sedia  a   ruote.   Qualora
          nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di  afflusso
          e utilizzo, debbano essere previsti piu' nuclei di  servizi
          igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia  a
          ruote devono essere incrementati in proporzione. 
            4.5  Edifici  sedi  di  aziende  o  imprese  soggette  al
          collocamento obbligatorio 
            Negli edifici  sedi  di  aziende  o  imprese  soggete  al
          collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilita'
          si  considera  soddisfatto  se  sono  accessibili  tutti  i
          settori produttivi, gli uffici amministrativi e  almeno  un
          servizio igienico  per  ogni  nucleo  di  servizi  igienici
          previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilita' delle
          mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
          servizi di pertinenza. 
            4.6 Raccordi con la normativa antincendio 
            Qualsiasi    soluzione    progettuale    per    garantire
          l'accessibilita' o la visitabilita' deve comunque prevedere
          una  adeguata  distribuzione  degli  ambienti  e  specifici
          accorgimenti tecnici per contenere  i  rischi  di  incendio
          anche nei confronti  di  persone  con  ridotta  o  impedita
          capacita' motoria o sensoriale. 
            A tal fine  dovra'  essere  preferita,  ove  tecnicamente
          possibile  e  nel  rispetto  delle  vigenti  normative,  la
          suddivisione  dell'insieme   edilizio   in   "compartimenti
          antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi  di
          via  d'uscita"  costituiti  da  scale  di   sicurezza   non
          utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacita'
          motoria. 
            La  suddivisione  in  compartimenti,  che   costituiscono
          "luogo sicuro statico"  cosi'  come  definito  dal  decreto
          ministeriale   30   novembre   1983,   recante    "termini,
          definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzioni
          incendi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del  12
          dicembre 1983 deve essere effettuata in modo  da  prevedere
          ambienti protetti opportunamente distribuiti ed  in  numero
          adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in
          modo  autonomo  da  parte  delle  persone   disabili,   ove
          attendere i soccorsi. 
 
                                    Art. 5. 
                 Criteri di progettazione per la visitabilita' 
 
            5.1 Residenza 
            Nelle   unita'   immobiliari   visitabili   di   edilizia
          residenziale, di cui all'art.  3,  deve  essere  consentito
          l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla  zona
          di soggiorno o di pranzo, ad  un  servizio  igienico  e  ai
          relativi percorsi di collegamento. 
            A tal fine si deve assicurare la rispondenza  ai  criteri
          di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e
          alle  relative  specifiche   dimensionali   e/o   soluzioni
          tecniche. 
            In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche
          le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1. 
            5.2 Sale e luoghi di riunioni, spettacoli e ristorazione 
            Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno
          una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle
          persone con ridotta o impedita capacita' motoria,  mediante
          un percorso continuo  in  piano  o  raccordato  con  rampe,
          ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento. 
            Qualora  le  attivita'  siano   soggette   alla   vigente
          normativa antincendio, detta zona deve essere  prevista  in
          posizione tale che, nel caso  di  emergenza,  possa  essere
          agevolmente raggiunta una via di  esodo  accessibile  o  un
          "luogo sicuro statico". 
            In  particolare,  la  sala  per  riunione,  spettacolo  e
          ristorazione deve inoltre: 
            essere dotata di posti riservati per persone con  ridotta
          capacita' motoria, in numero pari ad almeno due  posti  per
          ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con  un
          minimo di due; 
            essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi  liberi
          riservati per le persone su sedia a ruote,  predisposti  su
          pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire  la
          manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; 
            essere consentita l'accessibilita' ad almeno un  servizio
          igienico e, ove previsti,  al  palco,  al  palcoscenico  ed
          almeno ad un camerino  spogliatoio  con  relativo  servizio
          igienico. 
            Nelle sale per la ristorazione,  almeno  una  zona  della
          sala  deve  essere  raggiungibile  mediante   un   percorso
          continuo e raccordato con rampe, dalle persone con  ridotta
          o impedita capacita' motoria e deve inoltre  essere  dotata
          di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. 
            Questo  spazio  deve  essere  predisposto  su   pavimento
          orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra  e
          lo stazionamento di una sedia a ruote; 
            deve essere  consentita  l'accessibilita'  ad  almeno  un
          servizio igienico. 
            Per consentire la visitabilita' nelle sale e  nei  luoghi
          per  riunioni,  spettacoli   e   ristorazione   si   devono
          rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1,  4.2  e
          4.3, che sono  atte  a  garantire  il  soddisfacimento  dei
          suddetti requisiti specifici. 
            5.3 Strutture ricettive 
            Ogni struttura ricettiva  (alberghi,  pensioni,  villaggi
          turistici, campeggi, etc.) deve  avere  tutte  le  parti  e
          servizi  comuni  ed  un  determinato   numero   di   stanze
          accessibili  anche  a  persone  con  ridotta   o   impedita
          capacita'  motoria.  Tali  stanze  devono   avere   arredi,
          servizi, percorsi e spazi di manovra che  consentano  l'uso
          agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. 
            Qualora le stanze non dispongano  dei  servizi  igienici,
          deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze
          della stanza, almeno un servizio igienico. 
            Il  numero  di  stanze  accessibili  in  ogni   struttura
          ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di
          40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di  40
          in piu'. 
            In tutte le stanze e' opportuno prevedere un  apparecchio
          per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. 
            La  ubicazione  delle  stanze  accessibili  deve   essere
          preferibilmente nei piani bassi  dell'immobile  e  comunque
          nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di  una  via
          di esodo accessibile. 
            Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi  ed
          alle attrezzature comuni, devono essere accessibili  almeno
          il 5% delle superfici destinate alle  unita'  di  soggiorno
          temporaneo con un minimo assoluto di due unita'. 
            Per consentire la visitabilita' nelle strutture ricettive
          si devono rispettare le prescrizioni di cui ai  punti  4.1,
          4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti
          requisiti specifici. 
            5.5 Luoghi per il culto 
            I luoghi per il culto devono avere almeno una zona  della
          sala per le  funzioni  religiose  in  piano,  raggiungibile
          mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe. 
            A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai
          punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire  il  soddisfacimento
          di tale requisito specifico. 
            5.5 Altri luoghi aperti al pubblico 
            Negli  altri  luoghi  aperti  al  pubblico  deve   essere
          garantita l'accessibilita' agli spazi di relazione. 
            A tale fine si devono rispettare le prescrizioni  di  cui
          ai  punti  4.1,  4.2   e   4.3,   atte   a   garantire   il
          soddisfacimento di tale requisito. 
            Questi locali, quando superano i  250  mq  di  superficie
          utile  devono  prevedere  almeno   un   servizio   igienico
          accessibile. 
            5.6 Arredi fissi 
            Per assicurare la  visitabilita'  gli  arredi  fissi  non
          devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento
          di attivita' anche  da  parte  di  persone  con  ridotte  o
          impedite capacita' motorie. 
            A riguardo valgono le prescrizioni di cui  al  precedente
          punto 4.1.4. 
            5.7 Visitabilita' condizionata 
            Negli edifici, unita' immobiliari o ambientali aperti  al
          pubblico  esistenti,   che   non   vengano   sottoposti   a
          ristrutturazione e che  non  siano  in  tutto  o  in  parte
          rispondenti ai criteri per l'accessibilita'  contenuti  nel
          presente decreto, ma nei quali esista  la  possibilita'  di
          fruizione mediante personale di aiuto anche per le  persone
          a ridotta o impedita capacita' motoria, deve  essere  posto
          in  prossimita'  dell'ingresso  un  apposito  pulsante   di
          chiamata  al  quale  deve  essere  affiancato  il   simbolo
          internazionale di accessibilita'  di  cui  all'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1978. 
 
                                    Art. 6. 
                 Criteri di progettazione per la adattabilita' 
 
            6.1 Interventi di nuova edificazione 
            Gli edifici di nuova edificazione  e  le  loro  parti  si
          considerano   adattabili   quando,   tramite   l'esecuzione
          differita nel tempo di lavori che  non  modificano  ne'  la
          struttura portante, ne'  la  rete  degli  impianti  comuni,
          possono  essere  resi  idonei,  a  costi  contenuti,   alle
          necessita' delle persone con ridotta o  impedita  capacita'
          motoria,  garantendo  il  soddisfacimento   dei   requisiti
          previsti dalle norme relative alla accessibilita'. 
            La progettazione deve garantire l'obiettivo  che  precede
          con una particolare considerazione sia del posizionamento e
          dimensionamento dei  servizi  ed  ambienti  limitrofi,  dei
          disimpegni  e  delle  porte  sia  della  futura   eventuale
          dotazione dei sistemi di sollevamento. 
            A tale proposito quando all'interno di unita' immobiliari
          a piu' livelli, per particolari conformazioni  della  scala
          non e' possibile ipotizzare l'inserimento di un  servoscala
          con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per
          l'inserimento di una piattaforma elevatrice. 
            6.2 Interventi di ristrutturazione 
            Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il
          soddisfacimento di requisiti analoghi  a  quelli  descritti
          per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della
          normativa vigente a tutela dei beni ambientali,  artistici,
          archeologici, storici e culturali. 
            L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala
          non deve compromettere la fruibilita'  delle  rampe  e  dei
          ripiani  orizzontali,   soprattutto   in   relazione   alla
          necessita' di garantire un adeguato  deflusso  in  caso  di
          evacuazione in situazione di emergenza. 
 
 
                                   Capo III 
                          COGENZA DELLE PRESCRIZIONI 
 
                                    Art. 7. 
 
            7.1 Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8  hanno
          valore  prescrittivo,  le  soluzioni   tecniche   contenute
          all'art. 9, anche se non  basate  su  tali  specificazioni,
          sono ritenute rispondenti ai  criteri  di  progettazione  e
          quindi accettabili in quanto  sopperiscono  alle  riduzioni
          dimensionali   con   particolari   soluzioni   spaziali   o
          tecnologiche. 
            7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere  proposte
          soluzioni alternative alle specificazioni e alle  soluzioni
          tecniche, purche' rispondano alle esigenze  sottintese  dai
          criteri di progettazione. In questo caso, la  dichiarazione
          di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 13 del 9 gennaio
          1989 deve essere accompagnata da una  relazione,  corredata
          dai  grafici  necessari,  con  la  quale  viene  illustrata
          l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore  qualita'
          degli esiti ottenibili. 
            7.3 La conformita' del progetto alle prescrizioni dettate
          dal  presente  decreto,  e  l'idoneita'   delle   eventuali
          soluzioni alternative alle specificazioni e alle  soluzioni
          tecniche di cui sopra sono certificate  dal  professionista
          abilitato ai sensi dell'art. 1  della  legge.  Il  rilascio
          dell'autorizzazione  o  della   concessione   edilizia   e'
          subordinato alla  verifica  di  tale  conformita'  compiuta
          dall'ufficio tecnico o dal tecnico  incaricato  dal  comune
          competente ad adottare tali atti. 
            L'eventuale dichiarazione di non conformita' del progetto
          o il mancato accoglimento di eventuali  soluzioni  tecniche
          alternative devono essere motivati. 
            7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono  derogabili
          solo per gli edifici o loro  parti  che,  nel  rispetto  di
          normative   tecniche   specifiche,   non   possono   essere
          realizzati  senza  barriere  architettoniche,  ovvero   per
          singoli locali tecnici il cui accesso e' riservato ai  soli
          addetti specializzati. 
            7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo  restando
          il rispetto dell'art. 1, comma 3, della legge, sono ammesse
          deroghe  alle  norme  del  presente  decreto  in  caso   di
          dimostrata impossibilita' tecnica  connessa  agli  elementi
          strutturali ed impiantistici. 
            Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede  di
          provvedimento  autorizzativo   previo   parere   favorevole
          dell'ufficio tecnico o del tecnico  incaricato  dal  comune
          per l'istruttoria dei progetti. 
 
 
                                    Capo IV 
                        SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE 
 
                                    Art. 8. 
                     Specifiche funzionali e dimensionali 
 
            8.0 Generalita' 
            8.0.1 Modalita' di misura 
            Altezza parapetto: 
            Distanza  misurata  in  verticale  dal  lembo   superiore
          dell'elemento che limita  l'affaccio  (copertina,  traversa
          inferiore infisso, eventuale corrimano  o  ringhierino)  al
          piano di calpestio. 
            Altezza corrimano: 
            Distanza misurata in verticale dal  lembo  superiore  dei
          corrimano al piano di calpestio. 
            Altezza parapetto o corrimano scale: 
            Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al
          piano di calpestio di un  qualunque  gradino,  misurata  in
          verticale  in  corrispondenza  della  parte  anteriore  del
          gradino stesso. 
            Lunghezza di una rampa: 
            Distanza misurata in orizzontale tra due  zone  in  piano
          dislivellate e raccordate dalla rampa. 
            Luce netta porta o porta-finestra: 
            Larghezza di passaggio al netto  dell'ingombro  dell'anta
          mobile in posizione di massima apertura se  scorrevole,  in
          posizione di apertura a 90 se incernierata (larghezza utile
          di passaggio). 
            Altezza maniglia: 
            Distanza misurata in  verticale  dall'asse  di  rotazione
          della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello,  al
          piano di calpestio. 
            Altezze  apparecchi  di  comando,  interruttori,   prese,
          pulsanti: 
            Distanza misurata in verticale dall'asse del  dispositivo
          di comando al piano di calpestio. 
            Altezza citofono: 
            Distanza misurata in  verticale  dall'asse  dell'elemento
          grigliato microfonico, ovvero  dal  lembo  superiore  della
          cornetta mobile, al piano di calpestio. 
            Altezza telefono a parete e cassetta per lettere: 
            Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio
          dell'elemento da raggiungere, per  consentirne  l'utilizzo,
          posto piu' in alto. 
            8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote 
            Gli spazi  di  manovra,  atti  a  consentire  determinati
          spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilita'
          degli  alloggi,  ove  non  sia   possibile   rispettare   i
          dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili  i  seguenti
          spazi minimi di (manovra combinata): 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            8.1 Unita' ambientali e loro componenti  8.1.1  Porte  La
          luce netta della porta di accesso di  ogni  edificio  e  di
          ogni unita' immobiliare deve essere di  almeno  80  cm.  La
          luce netta delle altre porte deve essere di almeno  75  cm.
          Gli spazi antistanti e retrostanti la porta  devono  essere
          dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli  schemi
          grafici di seguito riportati. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95
          cm (consigliata 90 cm). Devono  inoltre,  essere  preferite
          soluzioni per le quali le  singole  ante  delle  porte  non
          abbiano larghezza superiore ai  120  cm,  e  gli  eventuali
          vetri siano collocati ad una altezza di almeno  40  cm  dal
          piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere  usata
          esercitando una pressione  non  superiore  a  8  kg.  Spazi
          antistanti e retrostanti la porta (segue 8.1.1 - Porte) 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            8.1.2 Pavimenti 
            Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo  non
          deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni
          antisdrucciolevoli,  valgono  le  prescrizioni  di  cui  al
          successivo punto 8.2.2. 
            8.1.3 Infissi esterni 
            L'altezza delle maniglie o dispositivo  di  comando  deve
          essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115  cm.  Per
          consentire   alla   persona   seduta   la   visuale   anche
          all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali
          la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i  60
          cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza,  pero',  per
          ragioni  di   sicurezza,   che   l'intero   parapetto   sia
          complessivamente alto almeno 100 cm e  inattraversabile  da
          una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre  lo  spigolo
          vivo  della  traversa  inferiore  dell'anta  apribile  deve
          essere opportunamente sagomato o protetto per  non  causare
          infortuni. Le ante  mobili  degli  infissi  esterni  devono
          poter essere usate esercitando una pressione non  superiore
          a kg 8. 
            8.1.4 Arredi fissi 
            Negli edifici residenziali le cassette per la  posta  non
          devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
          Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il
          pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie,  deve  essere
          previsto  un  adeguato  spazio  libero,  eventualmente   in
          ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa,
          nel quale inoltre possano disporsi  un  congruo  numero  di
          posti  a  sedere  (preferibilmente  sedie   separate).   La
          distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di
          almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al  fine  di
          consentire  un  agevole  passaggio  fra  i  tavoli   e   le
          scrivanie. Nei luoghi  aperti  al  pubblico  nei  quali  il
          contatto con il  pubblico  avviene  mediante  sportelli  su
          bancone  continuo  o  su  parete,  deve  essere  consentita
          un'attesa sopportabile dalla generalita' del  pubblico,  al
          fine di evitare l'insorgere di  situazioni  patologiche  di
          nervosismo e di stanchezza. In tali  luoghi  deve  pertanto
          essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in
          ambiente  separato,  dove  possa  svolgersi  una   ordinata
          attesa, nel  quale  inoltre  possono  disporsi  un  congruo
          numero di posti a sedere (preferibilmente sedie  separate).
          Quando, in funzione di particolari affluenze  di  pubblico,
          e' necessario  prevedere  transenne  guida-persone,  queste
          devono essere di lunghezza pari  a  quella  della  coda  di
          persone  che  viene  considerata  la  media  delle   grandi
          affluenze, e di  larghezza  utile  minima  di  0,70  m.  La
          transenna che separa  il  percorso  di  avvicinamento  allo
          sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una
          distanza di 1,20 m  dal  limite  di  ingombro  del  bancone
          continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In
          ogni caso le transenne guida-persone non devono  avere  una
          lunghezza superiore a 4,00 m.  Le  transenne  guida-persone
          devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una
          altezza al livello del corrimano  di  0,90  m.  Almeno  uno
          sportello deve avere il piano di utilizzo per  il  pubblico
          posto ad altezza pari a 0,90 m  dal  calpestio  della  zona
          riservata al pubblico. Nei luoghi aperti  al  pubblico  nei
          quali il contatto con il pubblico avviene mediante  bancone
          continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di
          utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m  dal
          calpestio. Apparecchiature automatiche di qualsiasi  genere
          ad uso del pubblico, poste  all'interno  o  all'esterno  di
          unita'  immobiliari  aperte  al   pubblico,   devono,   per
          posizione, altezza e comandi, poter  essere  utilizzate  da
          persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni
          di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili. 
            8.l.5 Terminali degli impianti 
            Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e
          i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori  di
          impianti  di  riscaldamento   e   di   condizionamento,   i
          campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti  ad
          una altezza compresa tra i 40 e  i  140  cm.  Schema  delle
          altezze  consigliate  per   la   collocazione   di   quadri
          interruttori e prese 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            8.1.6 Servizi igienici 
            Per garantire la manovra e l'uso degli  apparecchi  anche
          alle persone con impedita capacita'  motoria,  devono  deve
          essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra  di  cui
          al punto 8.0.2, l'accostamento laterale  alla  tazza  w.c.,
          bidet, vasca, doccia, lavatrice e  l'accostamento  frontale
          al lavabo. A tal fine devono essere rispettati  i  seguenti
          minimi dimensionali: lo spazio necessario  all'accostamento
          e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla  tazza
          w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere  minimo  100  cm
          misurati dall'asse dell'apparecchio  sanitario;  lo  spazio
          necessario all'accostamento laterale della  sedia  a  ruote
          alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca  con
          profondita'  minima  di  80  cm;   lo   spazio   necessario
          all'accostamento frontale della sedia  a  ruote  al  lavabo
          deve essere minimo di 80 cm misurati  dal  bordo  anteriore
          del  lavabo.  Relativamente  alle   caratteristiche   degli
          apparecchi sanitari inoltre: i lavabi devono avere il piano
          superiore posto a cm 80  dal  calpestio  ed  essere  sempre
          senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato
          o incassato a parete; i w.c. e i bidet preferibilmente sono
          di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza  w.c.  o
          del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40
          dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80  dalla
          parete posteriore e il  piano  superiore  a  cm  45-50  dal
          calpestio. Qualora l'asse della tazza - w.c.  o  bidet  sia
          distanti piu' di 40 cm dalla parete, si deve  prevedere,  a
          cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione  o
          corrimano per consentire il trasferimento; la  doccia  deve
          essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a
          telefono.   Negli   alloggi   accessibili    di    edilizia
          residenziale sovvenzionata di cui al capo II  art.  3  deve
          inoltre essere prevista l'attrezzabilita' con maniglioni  e
          corrimano orizzontali  e/o  verticali  in  vicinanza  degli
          apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei  maniglioni  o
          corrimano devono essere conformi alle  specifiche  esigenze
          riscontrabili  successivamente  all'atto  dell'assegnazione
          dell'alloggio e posti  in  opera  in  tale  occasione.  Nei
          servizi  igienici  dei  locali  aperti   al   pubblico   e'
          necessario  prevedere  e   installare   il   corrimano   in
          prossimita' della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal
          calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a  parete  deve
          essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi  di  adeguamento
          e' consentita la eliminazione del bidet e  la  sostituzione
          della vasca con una doccia a pavimento al fine di  ottenere
          anche senza modifiche sostanziali del  locale,  uno  spazio
          laterale di accostamento alla  tazza  w.c.  e  di  definire
          sufficienti spazi di manovra.  Negli  alloggi  di  edilizia
          residenziale nei  quali  e'  previsto  il  requisito  della
          visitabilita', il servizio igienico si intende  accessibile
          se e' consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c.
          e di un lavabo, da parte di persona su sedia a  ruote.  Per
          raggiungimento dell'apparecchio  sanitario  si  intende  la
          possibilita' di arrivare sino alla diretta  prossimita'  di
          esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c.
          e frontale per il lavabo. 
            8.1.7 Cucine 
            Per garantire la manovra e l'uso agevole  del  lavello  e
          dell'apparecchio di cottura, questi devono essere  previsti
          con sottostante spazio libero per un'altezza minima  di  cm
          70 dal calpestio. In  spazi  limitati  sono  da  preferirsi
          porte scorrevoli o a libro. 
            8.1.8 Balconi e terrazze 
            Il parapetto deve avere una altezza minima di 100  cm  ed
          essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di  diametro.
          Per permettere  il  cambiamento  di  direzione,  balconi  e
          terrazze dovranno avere almeno uno spazio  entro  il  quale
          sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm. 
            8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi 
            I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima
          di  100  cm,  ed  avere  allargamenti  atti  a   consentire
          l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote
          (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti
          devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei
          corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo  lineare
          degli stessi. Per le parti di corridoio o disimpegni  sulle
          quali si aprono porte devono essere adottate  le  soluzioni
          tecniche di cui al punto  9.1.1,  nel  rispetto  anche  dei
          sensi  di  apertura  delle  porte  e  degli  spazi   liberi
          necessari per il  passaggio  di  cui  al  punto  8.1.1;  le
          dimensioni ivi previste  devono  considerarsi  come  minimi
          accettabili. 
            8.1.10 Scale 
            Le rampe di scale che costituiscono parte comune o  siano
          di uso pubblico devono avere una larghezza minima  di  1,20
          m, avere una pendenza  limitata  e  costante  per  l'intero
          sviluppo   della   scala.   I   gradini    devono    essere
          caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e  pedata
          (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e
          la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. Il profilo del
          gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo
          a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al
          grado, e formante con esso un angolo  di  circa  75-80.  In
          caso di disegno discontinuo, l'aggetto del  grado  rispetto
          al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm  e
          un massimo di 2,5 cm. Un segnale al  pavimento  (fascia  di
          materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei
          non  vedenti),  situato  almeno  a  30  cm  dal   primo   e
          dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della
          rampa. Il parapetto che  costituisce  la  difesa  verso  il
          vuoto deve avere un'altezza minima  di  1,00  m  ed  essere
          inattraversabile da una sfera di  diametro  di  cm  l0.  In
          corrispondenza delle  interruzioni  del  corrimano,  questo
          deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo  e  l'ultimo
          gradino. Il corrimano deve  essere  posto  ad  una  altezza
          compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso  in  cui  e'  opportuno
          prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad
          una altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto  o  parete
          piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di
          scale che non costituiscono parte comune o non sono di  uso
          pubblico devono avere una larghezza minima di  0,80  m.  In
          tal caso devono comunque essere rispettati il  gia'  citato
          rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm),
          e la altezza minima del parapetto. 
            8.1.11 Rampe 
            Non viene considerato accessibile il  superamento  di  un
          dislivello  superiore  a  3,20  m  ottenuto  esclusivamente
          mediante rampe inclinate poste in successione. La larghezza
          minima di una rampa deve essere: di 0,90 m  per  consentire
          il transito di una persona su sedia a ruote; di 1,50 m  per
          consentire l'incrocio di due  persone.  Ogni  10  metri  di
          lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la
          rampa deve prevedere un ripiano orizzontale  di  dimensioni
          minime pari a 1,50 times 1,50 m, ovvero 1,40 times  1,70  m
          in senso trasversale e 1,70 m  in  senso  longitudinale  al
          verso di marcia oltre l'ingombro di apertura  di  eventuali
          porte.  Qualora  al  lato  della  rampa  sia  presente   un
          parapetto non pieno, la rampa  deve  avere  un  cordolo  di
          almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe  non  deve
          superare l'8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di
          adeguamento, rapportate  allo  sviluppo  lineare  effettivo
          della rampa. In tale caso il rapporto tra la pendenza e  la
          lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto
          a quelli individuati  dalla  linea  di  interpolazione  del
          seguente grafico. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            8.1.12 Ascensore a) Negli edifici di nuova  edificazione,
          non  residenziali,  l'ascensore  deve  avere  le   seguenti
          caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,40  m  di
          profondita' e 1,10 m di larghezza;  porta  con  luce  netta
          minima di 0,80 m, posta sul lato corto; piattaforma  minima
          di distribuzione anteriormente alla porta della  cabina  di
          1,50 times 1,50 m. b) Negli edifici di  nuova  edificazione
          residenziali   l'ascensore   deve   avere    le    seguenti
          caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,30  m  di
          profondita' e 0,95 m di larghezza;  porta  con  luce  netta
          minima di 0,80 m posta sul lato corto;  piattaforma  minima
          di distribuzione anteriormente alla porta della  cabina  di
          1,50 x 1,50 m. c) L'ascensore in  caso  di  adeguamento  di
          edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione
          di cabine di dimensioni superiori, puo' avere  le  seguenti
          caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,20  m  di
          profondita' e 0,80 m di larghezza;  porta  con  luce  netta
          minima di 0,75 m posta sul lato corto;  piattaforma  minima
          di distribuzione anteriormente alla porta della  cabina  di
          1,40 times 1,40 m. Le porte di cabina  e  di  piano  devono
          essere del tipo  a  scorrimento  automatico.  Nel  caso  di
          adeguamento la porta di piano puo' essere del tipo ad  anta
          incernierata  purche'  dotata  di  sistema  per  l'apertura
          automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte
          per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere
          inferiore a 4 sec. L'arresto ai  piani  deve  avvenire  con
          autolivellamento con tolleranza massima +  o  -  2  cm.  Lo
          stazionamento  della  cabina  ai  piani  di  fermata   deve
          avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna
          ed esterna deve avere i  bottoni  ad  una  altezza  massima
          compresa tra 1,10 e 1,40 m per ascensori del tipo a), b)  e
          c) la bottoniera interna deve essere posta  su  una  parete
          laterale  ad  almeno  cm  35  dalla  porta  della   cabina.
          Nell'interno della cabina, oltre il campanello di  allarme,
          deve essere posto un citofono ad  altezza  compresa  tra  i
          1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima
          di  h  3.  I  pulsanti  di  comando  devono  prevedere   la
          numerazione in rilievo  e  le  scritte  con  traduzione  in
          Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna  deve  essere
          posta una placca di riconoscimento di  piano  in  caratteri
          Braille.  Si  deve   prevedere   la   segnalazione   sonora
          dell'arrivo al piano e, ove possibile,  l'installazione  di
          un sedile ribaltabile con ritorno automatico. 
            8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici 
            Servoscala: per servoscala si intende  un'apparecchiatura
          costituita da un mezzo di carico opportunamente  attrezzato
          per  il  trasporto  di  persone  con  ridotta  o   impedita
          capacita' motoria, marciante lungo il lato di una  scala  o
          di un piano inclinato e  che  si  sposta,  azionato  da  un
          motore elettrico, nei  due  sensi  di  marcia  vincolato  a
          guida/e.  I  servoscala  si  distinguono   nelle   seguenti
          categorie:  a)  pedana  servoscala:  per  il  trasporto  di
          persona in piedi; b) sedile servoscala: per il trasporto di
          persona seduta; c) pedana servoscala a sedile  ribaltabile:
          per  il  trasporto  di  persona  in  piedi  o  seduta;   d)
          piattaforma servoscala a piattaforma  ribaltabile:  per  il
          trasporto di persona  su  sedia  a  ruote;  e)  piattaforma
          servoscala a  piattaforma  e  sedile  ribaltabile:  per  il
          trasporto di persona su sedia a ruote o persona  seduta.  I
          servoscala sono consentiti in via alternativa ad  ascensori
          e preferibilmente, per superare  differenze  di  quota  non
          superiori a mt. 4. Nei luoghi aperti al pubblico e di norma
          nelle parti comuni di  un  edificio,  i  servoscala  devono
          consentire il superamento del dislivello anche a persona su
          sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera  visuale
          tra  persona  su  piattaforma  e  persona  posta  lungo  il
          percorso dell'apparecchiatura sia  inferiore  a  mt.  2  e'
          necessario   che   l'intero   spazio   interessato    dalla
          piattaforma in  movimento  sia  protetto  e  delimitato  da
          idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci  in  sede
          propria con cancelletti automatici  alle  estremita'  della
          corsa. In  alternativa  alla  marcia  in  sede  propria  e'
          consentita  marcia  con  accompagnatore  lungo   tutto   il
          percorso con  comandi  equivalenti  ad  uso  dello  stesso,
          ovvero  che  opportune  segnalazioni  acustiche  e   visive
          segnalino l'apparecchiatura in movimento. In  ogni  caso  i
          servoscala  devono  avere  le   seguenti   caratteristiche:
          Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm.  35
          times 35; per categoria b) e c) sedile non inferiore a  cm.
          35 times 40, posto a cm. 40-50  da  sottostante  predellino
          per appoggio piedi di dimensioni non  inferiori  a  cm.  30
          times 20; per  categoria  d)  ed  e)  piattaforma  (escluse
          costole mobili) non inferiori a cm. 70 times 75  in  luoghi
          aperti al pubblico. Portata: per le categorie a), b)  e  c)
          non inferiore a kg 100 e non superiore a  kg  200;  per  le
          categorie d), e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al
          pubblico  e  130  negli  altri  casi.  Velocita':   massima
          velocita'  riferita  a  percorso  rettilineo   10   cm/sec.
          Comandi: sia sul servoscala  che  al  piano  devono  essere
          previsti  comandi  per  salita-discesa  e  chiamata-rimando
          posti ad un'altezza  compresa  tra  cm  70  e  cm  110.  E'
          consigliabile prevedere anche un collegamento  per  comandi
          volanti ad uso di  un  accompagnatore  lungo  il  percorso.
          Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro  giunti  devono
          sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5. Sicurezze
          elettriche:  tensione  massima  di  alimentazione   V   220
          monofase (preferibimente V 24 cc.); tensione  del  circuito
          ausilario:  V  24;  interruttore  differenziale   ad   alta
          sensibilita' (30 mA); isolamenti in  genere  a  norma  CEI;
          messa  a  terra  di  tutte  le  masse   metalliche;   negli
          interventi di ristrutturazione e' ammessa, in  alternativa,
          l'adozione di  doppi  isolamenti.  Sicurezze  dei  comandi:
          devono essere del tipo "uomo presente"  e  protetti  contro
          l'azionamento  accidentale   in   modo   meccanico   oppure
          attraverso una determinata sequenza di  comandi  elettrici;
          devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile
          e consentire la possibilita' di  fermare  l'apparecchiatura
          in movimento da tutti i posti di  comando;  i  pulsanti  di
          chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando
          dalla posizione  di  comando  sia  possibile  il  controllo
          visivo di tutto il percorso del servo scala  ovvero  quando
          la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a
          piattaforma ribaltata. Sicurezze meccaniche: devono  essere
          garantite le seguenti caratteristiche: a)  coefficiente  di
          sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed  in
          particolare: per traino a fune  (sempre  due  indipendenti)
          K=6 cad.; per traino a catena (due  indipendenti  K=6  cad.
          ovvero una K=l0); per traino pignone cremagliera  o  simili
          K=2; per traino ad aderenza K=2. b) limitatore di velocita'
          con paracadute che entri in funzione prima che la velocita'
          del mezzo mobile superi di  1,5  volte  quella  massima  ed
          essere tale da comandare l'arresto  del  motore  principale
          consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio  di
          cm  5  misurato  in  verticale  dal  punto   corrispondente
          all'entrata in funzione del limitatore; c)  freno  mediante
          dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno  di
          cm.  8  misurati  lungo  la  guida,   dal   momento   della
          attivazione. Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo
          a), b) e c)  si  devono  prevedere  barre  o  braccioli  di
          protezione (almeno uno posto verso  il  basso)  mentre  per
          quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di  cui  sopra  si
          devono  prevedere  bandelle  o   scivoli   ribaltabili   di
          contenimento sui lati della piattaforma  perpendicolare  al
          moto. Le barre, le bandelle, gli  scivoli  ed  i  braccioli
          durante il moto devono essere in posizione di  contenimento
          della persona e/o della sedia a ruote.  Nei  servoscala  di
          categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita  dalla  piattaforma
          posta nella posizione piu' alta raggiungibile deve avvenire
          con un solo scivolo  abbassato.  Lo  scivolo  che  consente
          l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica  o  a  pieno
          carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante  una
          pendenza non superiore al 15%. Sicurezza di percorso: lungo
          tutto il percorso di un servoscala  lo  spazio  interessato
          dall'apparecchiatura  in  movimento  e  quello  interessato
          dalla  persona  utilizzatrice,  deve   essere   libero   da
          qualsiasi ostacolo fisso o mobile  quali  porte,  finestre,
          sportelli, intradosso solai sovrastanti  ecc.Nei  casi  ove
          non sia prevista la marcia in sede propria del  servoscala,
          dovranno essere previste  le  seguenti  sicurezze:  sistema
          antincesoiamento nel moto verso  l'alto  da  prevedere  sul
          bordo superiore del corpo  macchina  e  della  piattaforma;
          sistema  antischiacciamento  nel  moto   verso   il   basso
          interessante tutta la parte al di  sotto  del  piano  della
          pedana o piattaforma e del corpo macchina; sistema antiurto
          nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza  del
          bordo inferiore del corpo  macchina  e  della  piattaforma.
          Piattaforme  elevatrici:  Le  piattaforme  elevatrici   per
          superare dislivelli, di norma, non superiori a  ml  4,  con
          velocita' non superiore a 0,1 m/s, devono  rispettare,  per
          quanto compatibili, le  prescrizioni  tecniche  specificate
          per i servoscala. Le piattaforme ed il relativo vano  corsa
          devono avere opportuna protezione ed i due  accessi  muniti
          di  cancelletto.  La  protezione  del  vano  corsa  ed   il
          cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale
          da  non   consentire   il   raggiungimento   dello   spazio
          sottostante la  piattaforma,  in  nessuna  posizione  della
          stessa. La portata utile minima deve essere di kg  130.  Il
          vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 times
          1,20. Se le piattaforme  sono  installate  all'esterno  gli
          impianti   devono   risultare   protetti    dagli    agenti
          atmosferici. 
            8.1.14 Autorimesse 
            Le autorimesse singole  e  collettive,  ad  eccezione  di
          quelle degli  edifici  residenziali  per  i  quali  non  e'
          obbligatorio  l'uso  dell'ascensore  e   fatte   salve   le
          prescrizioni  antincendio,   devono   essere   servite   da
          ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino  alla
          stessa quota di stazionamento  delle  auto,  ovvero  essere
          raccordate alla quota di arrivo del mezzo di  sollevamento,
          mediante  rampe  di  modesto  sviluppo  lineare  ed  aventi
          pendenza massima  pari  all'8%.  Negli  edifici  aperti  al
          pubblico devono essere previsti, nella misura minima  di  1
          ogni 50 o frazione di  50,  posti  auto  di  larghezza  non
          inferiore  a  m  3,20,  da  riservarsi  gratuitamente  agli
          eventuali veicoli al servizio di  persone  disabili.  Nella
          quota parte di alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica
          immediatamente accessibili di  cui  al  precedente  art.  3
          devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di
          cui sopra in numero pari agli  alloggi  accessibili.  Detti
          posti  auto  opportunamente  segnalati  sono   ubicati   in
          prossimita' del mezzo di sollevamento ed in posizione  tale
          da cui sia possibile in caso di  emergenza  raggiungere  in
          breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via  di  esodo
          accessibile. Le rampe carrabili e/o pedonali devono  essere
          dotate di corrimano. 
            8.2. Spazi esterni 
            8.2.1  Percorsi  Il  percorso  pedonale  deve  avere  una
          larghezza  minima  di  90  cm  ed  avere,  per   consentire
          l'inversione di marcia da  parte  di  persona  su  sedia  a
          ruote, allargamenti del percorso, da realizzare  almeno  in
          piano, ogni 10 m di sviluppo  lineare  (per  le  dimensioni
          vedi punto 8.0.2 spazi di  manovra).  Qualsiasi  cambio  di
          direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire  in
          piano; ove sia indispensabile effettuare svolte  ortogonali
          al verso di marcia, la zona interessata  alla  svolta,  per
          almeno 1.70 m su ciascun lato a partire  dal  vertice  piu'
          esterno, deve risultare  in  piano  e  priva  di  qualsiasi
          interruzione.  Ove  sia  necessario  prevedere  un  ciglio,
          questo deve essere sopraelevato di  10  cm  dal  calpestio,
          essere  differenziato  per   materiale   e   colore   dalla
          pavimentazione del percorso, non essere a spigoli  vivi  ed
          essere  interrotto,  almeno  ogni  10  m  da   varchi   che
          consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate  .
          La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%;
          ove  cio'  non  sia  possibile,   sono   ammesse   pendenze
          superiori,  purche'  realizzate  in  conformita'  a  quanto
          previsto al punto 8.1.11. Per pendenze del 5% e' necessario
          prevedere un ripiano orizzontale di sosta,  di  profondita'
          almeno 1,50 m, ogni 15 m di  lunghezza  del  percorso;  per
          pendenze superiori tale  lunghezza  deve  proporzionalmente
          ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza  dell'8%.
          La pendenza trasversale massima ammissibile e' dell'1%.  In
          presenza  di  contropendenze  al  termine  di  un  percorso
          inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale,
          la somma delle due pendenze rispetto al  piano  orizzontale
          deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il
          piano del percorso ed il piano del  terreno  o  delle  zone
          carrabili ad esso adiacenti e' di 2,5  cm.  Allorquando  il
          percorso  si  raccorda  con  il  livello  stradale   o   e'
          interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi  rampe
          di pendenza non superiore al 15% per un dislivello  massimo
          di  15  cm.  Fino  ad  un'altezza  minima  di  2.10  m  dal
          calpestio, non devono esistere ostacoli di  nessun  genere,
          quali  tabelle  segnaletiche  o  elementi   sporgenti   dai
          fabbricati, che possono essere causa di infortunio  ad  una
          persona in movimento. 
            8.2.2       Pavimentazioni       Per       pavimentazione
          antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata
          con materiali il  cui  coefficiente  di  attrito,  misurato
          secondo  il   metodo   della   British   Ceramic   Research
          Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai
          seguenti valori: 0.40  per  elemento  scivolante  cuoio  su
          pavimentazione asciutta; 0.40 per elemento scivolante gomma
          dura  standard  su  pavimentazione  bagnata.  I  valori  di
          attrito   predetto    non    devono    essere    modificati
          dall'apposizione di  strati  di  finitura  lucidanti  o  di
          protezione che, se previsti, devono  essere  applicati  sui
          materiali  stessi  prima  della  prova.   Le   ipotesi   di
          condizione  della  pavimentazione  (asciutta   o   bagnata)
          debbono essere assunte in base alle condizioni normali  del
          luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto  della
          pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel  tempo
          la pavimentazione ed i sovraccarichi  previsti  nonche'  ad
          assicurare   il   bloccaggio   duraturo   degli    elementi
          costituenti  la   pavimentazione   stessa.   Gli   elementi
          costituenti una pavimentazione devono  presentare  giunture
          inferiori a 5 mm, stilate con  materiali  durevoli,  essere
          piani con eventuali risalti di spessore non superiore a  mm
          2. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono  essere
          realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di  2
          cm di diametro; i grigliati ad  elementi  paralleli  devono
          comunque essere posti con gli elementi ortogonali al  verso
          di marcia. 
            8.2.3 Parcheggi Nelle aree di parcheggio devono  comunque
          essere previsti,  nella  misura  minima  di  1  ogni  50  o
          frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore  a  m
          3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al  servizio  di
          persone  disabili.   Detti   posti   auto,   opportunamente
          segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali  e
          nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o  attrezzatura.
          Al fine di agevolare  la  manovra  di  trasferimento  della
          persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche,
          detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di
          copertura. Art. 9. Soluzioni tecniche conformi  9.1  Unita'
          ambientali 9.1.1.  Percorsi  orizzontali  Schemi  con  luce
          netta della porta pari a 75 cm. Le soluzioni A1-C1-C3 e  C5
          sono ammissibili solo in caso di adeguamento. 
 
                                    Art. 9 
                          Soluzioni tecniche conformi 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                    Capo V 
                                 NORME FINALI 
 
                                   Art. 10. 
                               Elaborati tecnici 
 
            10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare
          le  soluzioni  progettuali  e  gli   accorgimenti   tecnici
          adottati   per   garantire   il    soddisfacimento    delle
          prescrizioni    di    accessibilita',    visitabilita'    e
          adattabilita' di cui al presente decreto.  In  particolare,
          per   quanto   concerne   l'adattabilita',   le   soluzioni
          progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire  il
          soddisfacimento devono essere descritti  tramite  specifici
          elaborati grafici. 
            10.2 Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di
          merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati  da
          una relazione specifica  contenente  la  descrizione  delle
          soluzioni  progettuali  e  delle  opere  previste  per   la
          eliminazione   delle   barriere   architettoniche,    degli
          accorgimenti tecnico-strutturali  ed  impiantistici  e  dei
          materiali   previsti   a   tale   scopo;   del   grado   di
          accessibilita'  delle  soluzioni  previste  per   garantire
          l'adeguamento dell'edificio. 
 
                                   Art. 11. 
                                   Verifiche 
 
            11.1  Il  sindaco,   nel   rilasciare   la   licenza   di
          abitabilita' o di agibilita' ai  sensi  dell'art.  221  del
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve  accertare  che
          le opere siano state realizzate nel rispetto della legge. 
            11.2 A tal fine  egli  puo'  richiedere  al  proprietario
          dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia
          giurata redatta da un tecnico abilitato. 
 
                                   Art. 12. 
                  Aggiornamento e modifica delle prescrizioni 
 
            12.1  La  soluzione  dei   problemi   tecnici   derivanti
          dall'applicazione della presente normativa, nonche' l'esame
          o  l'elaborazione  delle  proposte   di   aggiornamento   e
          modifica, sono attribuite  ad  una  Commissione  permanente
          istituita con decreto interministeriale  dei  Ministri  dei
          lavori pubblici e degli Affari sociali di concerto  con  il
          Ministro del Tesoro. 
            12.2  Gli  enti  locali,  gli  istituti  universitari,  i
          singoli professionisti possono proporre soluzioni  tecniche
          alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso
          di   riconosciuta   idoneita',   puo'    utilizzarle    per
          l'aggiornamento del presente decreto. 
            Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
            Roma, addi' 14 giugno 1989 
 
                                                   Il Ministro: Ferri 
          Visto, il Guardasigilli: Vassalli 
            Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1989 
            Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 1 
 
                                  Allegato A 
                  Art. 3. - Criteri generali di progettazione 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

          Accessibilita':  deroga  all'installazione  dell'ascensore;
          restano valide tutte le  altre  prescrizioni  previste  per
          l'accessibilita'.    Adattabilita':     possibilita'     di
          installazione  nel  tempo  di  meccanismi  di  sollevamento
          (ascensore o servo-scala)".