Art. 37
        (Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia)
   1. Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente
decreto,  il  Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di
cui all'articolo 41 della legge n.6 del 1957, e successive modifiche,
e' costituito da:
   a)  un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta
professionalita' e competenza, prive di interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore;
   b)   il   direttore   generale  delle  miniere,  con  funzioni  di
vicepresidente;
   c)   il   direttore   dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi e la geotermia;
   d)  il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie
di base;
   e) il direttore del Servizio chimico, o un suo delegato;
   i)  il  direttore  del  Servizio  geologico  d'Italia,  o  un  suo
delegato;
   g) un avvocato dello Stato;
   h) tre dirigenti della Direzione generale delle miniere;
   i) un dirigente del Ministero degli esteri;
   l)  un  dirigente  del  Ministero  dell'ambiente - Servizio per la
valutazione  dell'impatto  ambientale,  l'informazione ai cittadini e
per la relazione sullo stato dell'ambiente;
  m) un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione;
   n)  un  dirigente  del  Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio;
   o) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
   p) un titolare di cattedra in geologia;
   q)  un  titolare  di  cattedra  in materie geofisiche applicate al
settore minerario;
   r)   un  titolare  di  cattedra  in  materia  di  coltivazione  di
idrocarburi;
   s)  un  titolare  di  cattedra  nelle  discipline  della ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche;
   t)  il  direttore  dell'Istituto  internazionale  per  le ricerche
geotermiche   del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  o  un  suo
delegato.
   2.  Il  presidente  e  i componenti del Comitato sono nominati con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato;  i  componenti  di cui ai punti g), i), l), m), n),
o),   p),   q)   r),  ed  s)  sono  designati  dalle  Amministrazioni
interessate.
   3.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla nomina del nuovo Comitato.
   4.  Il  Direttore  generale  delle  miniere  puo',  per  specifici
problemi,  chiamare a far parte del Comitato anche esperti, in numero
non superiore a due.
   5.  I  componenti  del  Comitato  sono  tenuti  al  rispetto degli
articoli  39 e 71 della legge n.613 del 1967, nonche' del decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 20 ottobre 1995,
n.246.
   6.  Il  Comitato dura in carica tre anni; a tutti i componenti, di
diritto  e  designati, nonche' al segretario, competono le indennita'
previste dall'articolo 41 della legge n.6 del 1957.