Art. 38
                         (Norme transitorie)
   1.  I  permessi  e le concessioni conferiti in base alle leggi n.6
del  1957,  n.613 del 1967, n.9 del 1991 e alla legge 26 aprile 1974,
n.170, sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.
   2.  Le  disposizioni in materia di proroghe di vigenza di permessi
di  ricerca  introdotte dal presente decreto si applicano ai permessi
vigenti  che  scadono  successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
   3.  Le  disposizioni in materia di conferimento di permessi in re-
gime di concorrenza introdotte dal presente decreto si applicano alle
procedure  di  selezione da attivarsi a seguito di domande presentate
successivamente   alla   pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   4.  Con  provvedimenti  del  Ministero,  da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ricondotti
alla  nuova  disciplina i titoli vigenti di cui all'articolo 28 della
legge  n.  136  del  1953  e quelli di cui alla legge 24 luglio 1962,
n.1072.
   5. Il valore unitario delle aliquote di prodotto dovuto allo Stato
per  l'anno  1996,  da  versare  nel  1997, e' determinato secondo le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.