Art. 39
  (Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e
            nelle province autonome di Trento e Bolzano)
   1.  I  titoli  vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  ubicati  nel  territorio  delle regioni a statuto speciale e
nelle  province  autonome  di Trento e Bolzano sono confermati per la
loro originaria durata ed estensione.
   2.  Entro  due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
trasmettono  al  Ministero,  per  la  successiva  comunicazione  alla
Commissione  europea,  un  elenco  dei  titoli vigenti con i relativi
decreti di attribuzione, nonche' delle istruttorie in corso.
   3.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  Bolzano  adeguano  la  loro  disciplina  ai  principi  di cui agli
articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono
come principi fondamentali di riforma economico-sociale.