Art. 40 
(Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi  degli  articoli
34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9
                              del 1991) 
 
  1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in
materia di aliquote di prodotto introdotta dal  presente  decreto,  i
titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato  domanda
di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del  1991  per  gli
anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli  anni
1993, 1994 e 1995, ed entro il 31  dicembre  1997  per  l'anno  1996,
all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente  il  riepilogo
degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per  le
opere  di  prospezione  non  esclusiva  e  di  ricerca  esclusiva  di
idrocarburi facenti parte del  progetto  di  investimenti  presentato
all'UNMIG per gli stessi anni, con  riferimento  alle  opere  per  le
quali non sia gia' stata emessa dalla Sezione competente la  relativa
certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613  del
1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991. 
  2. Il prospetto ed i tabulati  analitici  di  documentazione  delle
spese effettuate sono  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  del
concessionario o un suo delegato, che attesta  la  veridicita'  e  la
pertinenza  delle  spese  elencate  alle  opere   del   progetto   di
investimento approvato. 
  3. La verifica delle spese dichiarate per ciascuna societa' ed anno
e' effettuata, per il territorio di competenza di ogni Sezione, da un
collegio, designato dal Direttore generale delle miniere,  presieduto
dall'Ingegnere capo  della  Sezione  interessata  e  composto  da  un
funzionario della Sezione interessata e da un funzionario dell'UNMIG. 
  4. Il collegio accerta che le opere effettuate  siano  conformi  al
progetto di investimenti in opere di prospezione e ricerca  approvato
e che le relative spese siano congrue, sulla  base  delle  fatture  e
degli altri titoli di spesa. 
  5. Le spese per le verifiche ed i compensi per il funzionamento del
collegio nonche' per gli accertamenti conseguenti alle  richieste  di
esenzione presentate ai sensi degli articoli  34  e  68  della  legge
n.613 del 1967, sono a carico dei concessionari  richiedenti  secondo
tariffe  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'industria   del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.