Art. 16 Teatro universitario 1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 21. 2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici o in termini finanziari o in termini di servizi finanziariamente quantificabili.