Art. 17 Organismi di promozione e di perfezionamento professionale 1. Possono essere concessi contributi a favore di: A. Enti o soggetti sia pubblici che privati per l'attuazione di iniziative di promozione decise dall'Amministrazione. B. Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonche' alla valorizzazione della cultura teatrale. Tali progetti, che dovranno qualificarsi sotto il profilo artistico e creativo, potranno articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. C. Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuita' attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attivita' didattica e teatrale. D. Enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti. 2. L'eventuale attivita' produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere B e C potra' configurarsi solo come saggio finale connesso all'attivita' realizzata dagli stessi organismi e non potra', comunque, assumere carattere prevalente. 3. Per le associazioni di cui alla lettera C l'intervento dello Stato puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. 4. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo, ove gli stessi presentino identita' di impresa od associazione o identita' di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.